La sanzione per sosta oltre il tempo massimo è ammessa solo se la sosta è regolamentata dal comune

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti torna ad esprimersi sulla dibattuta questione delle multe originate dalla sosta fuori tempo massimo sulle "strisce blu", in pratica quando la contravvenzione è provocata dal "grattino scaduto".


Con una nota (53284/2015) il Ministero ha chiarito che la disciplina dei parcheggi all'interno dei centri abitati è di competenza del Comune, il quale dovrà regolamentarla per consentire un'organizzazione in linea con le peculiari esigenze che coinvolgono gli spazi e le aree cittadine.


La sanzione è difatti legittima solo in caso di sosta regolamentata, espressione che stante la sua genericità ha provocato numerose critiche ed alimentato i ricorsi al giudice di pace.

Il Ministero ha pertanto precisato che una sosta regolamentata "non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa, ma deve essere sostenuta da misure più articolare e specifiche" tali da rispondere alle concrete e motivate esigenze della mobilità che ne hanno determinato l'adozione.

La sola tariffazione non è dunque elemento sufficiente, ma può semmai "costituire un ausilio alla corretta attuazione della disciplina".


L'ordinanza comunale dovrà in particolare indicare quando è necessario il pagamento del ticket, in sostanza in quali fasce orarie, in quali giorni della settimana (festivi e/o feriali) e per quali categorie di veicoli. Solo in presenza di tale regolamentazione la contravvenzione per sosta oltre il limite di tempo (già pagato) sarà ritenuta valida. Le multe per veicolo parcheggiato oltre tempo massimo, in assenza di regolamentazione, saranno invece invalide.


Diversa la situazione laddove la sosta non sia regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato (es. parcheggi pubblici in cui non è previsto limite di durata a fronte del pagamento di una somma). 

In tal caso il Ministero ritiene che "il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento, non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale"; quindi, in caso di sforamento del limite temporale, l'ente creditore potrà recuperare le tariffe non riscosse (il pagamento della sosta residua) attivando le procedure coattive ex lege e prevedendo eventualmente anche una penale.

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