La trasformazione del passo pedonale in carrabile da parte del proprietario esclusivo non è un'innovazione e non necessita del placet dell'assemblea

di Marina Crisafi - Se non ci sono rischi per la stabilità e il decoro dell'edificio, ogni singolo condomino può trasformare il passo pedonale in carrabile nel muro comune che dà sulla sua proprietà, a patto che ne tragga utilità aggiuntiva senza danneggiare gli altri. E, non trattandosi di innovazione non serve l'autorizzazione dell'assemblea.

Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 11445 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un'impresa contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dato ragione al condominio condannando la ricorrente alla rimessione in pristino.

Per il giudice d'appello, infatti, l'installazione del cancello carrabile (che, peraltro, serviva all'impresa per far entrare nel proprio cortile privato le auto aziendali) era da considerarsi un'innovazione ex art. 1120 c.c. e, pertanto, andava deliberata con maggioranza qualificata dall'assemblea, consistendo in un'alterazione della cosa comune, quanto alla modifica della forma, nonostante i lavori fossero stati necessari a migliorare il godimento del bene.

La Cassazione però è di avviso contrario.

Per il Palazzaccio, il giudice d'appello ha commesso in realtà un "errore di sussunzione", ovvero una falsa applicazione di legge giacché l'art. 1120 c.c. non fa riferimento alle opere realizzate dal singolo condomino per un utilizzo migliore della cosa comune (rientrante invece nell'ipotesi di cui all'art. 1102 c.c.) ma a quelle decise dall'assemblea con la prescritta maggioranza.

In sostanza, nel caso di specie, non può ritenersi alterata la destinazione d'uso, poiché il cancello rimane tale sia col passo pedonale che con quello carrabile e la trasformazione, dunque, non può considerarsi innovazione ma un'utilità aggiuntiva che ciascun proprietario esclusivo può trarre dal bene comune, laddove non impedisca il pari utilizzo dello stesso da parte degli altri condomini e soprattutto laddove non siano messi a rischio la stabilità o il decoro comune.

Per cui, in definitiva il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

 

Scarica la sentenza n. 11445/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: