Niente contributo unificato sugli accordi di separazione e divorzio assistiti
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Niente contributo unificato sugli accordi di separazione e divorzio assistiti

In allegato la Nota dell'ufficio stampa del Ministero della Giustizia
Non va pagato il contributo unificato nel caso di accordi di separazione o di divorzio raggiunti in sede di negoziazione assistita.
Lo chiarisce nella nota qui sotto allegata con cui il ministero della Giustizia risponde a un quesito del Procuratore generale della Corte d'Appello di Milano. 
La Procura voleva sapere se vi fossero oneri a carico delle parti al momento del deposito dell'accordo di separazione o di divorzio.
Nella risposta la Direzione generale chiarisce che non va pagato il contributo unificato. Come di legge nel comunnicato "Il procuratore della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto".

Insomma il contributo è dovuto solo in caso di «richiesta di attività giurisdizionali delle parti».
Un'altro chiarimento contenuto nella nota del ministero riguarda la sospensione dei termini feriali.

In tal caso la risposta del Ministero è negativa. Quindi niente sospensione per questi procedimenti.
Nella nota si spiega che "deve ritenersi non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della l. 7 ott 1969 n. 742 e succ. mod. proprio in coerenza con la natura del procedimento giurisdizionale, a mezzo del quale è possibile ottenere un provvedimento di nulla osta o di autorizzazione di un accordo voluto dai coniugi per addivenire alla separazione personale, allo scioglimento del matrimonio, ovvero alla cessazione degli effetti civili dello stesso, ovvero ancora alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio". 

Nota dell’ufficio stampa del ministero della Giustizia

Nota dell’ufficio stampa del ministero della Giustizia
Il quesito verte sull’art. 6 della l. 10 nov 2014 n. 162 “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati…” e si vuole sapere se sia dovuto il pagamento del contributo unificato al momento del deposito dell’accordo presso la procura della Repubblica competente “per analogia all’onere fino richiesto per le cause dinanzi al tribunale”. 
Ugualmente si chiede di conoscere se la procedura descritta sia o meno sottoposta alla sospensione feriale dei termini. 
Dunque: 
Il Dl 12 sett 2014 n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione…”, conv. con modifiche in L. 10 nov. 2014 n. 162, all’articolo 6 ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una convenzione di “negoziazione assistita” con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti, senza l’intervento del giudice, che produce gli effetti e tiene luogo, come precisato dall’art. 6, co. 3 dl 132/2014 “dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al co. 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio”.
La legge prevede poi che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, che, “quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3” o la propria autorizzazione nei casi in cui gli accordi raggiunti rispondano all’interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori di handicap gravi, o non autosufficienti. In caso contrario il procuratore della Repubblica deve trasmettere l’accordo entro cinque giorni al presidente del tribunale per l’apertura di un procedimento che si svolgerà davanti al tribunale stesso.
Pertanto, con riferimento al primo quesito si ritiene di dover escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 9 dpr 30 mag 2002 n. 115, dovuto “per ciascun grado di giudizio” su richiesta di attività giurisdizionali delle parti. Invero, in accordo con quanto affermato da codesto Ufficio, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.
Con riguardo al secondo quesito, deve ritenersi non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all’art. 1 della l. 7 ott 1969 n. 742 e succ. mod. proprio in coerenza con la natura del procedimento giurisdizionale, a mezzo del quale è possibile ottenere un provvedimento di nulla osta o di autorizzazione di un accordo voluto dai coniugi per addivenire alla separazione personale, allo scioglimento del matrimonio, ovvero alla cessazione degli effetti civili dello stesso, ovvero ancora alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 


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