In allegato la Nota dell'ufficio stampa del Ministero della Giustizia

Non va pagato il contributo unificato nel caso di accordi di separazione o di divorzio raggiunti in sede di negoziazione assistita.

Lo chiarisce nella nota qui sotto allegata con cui il ministero della Giustizia risponde a un quesito del Procuratore generale della Corte d'Appello di Milano. 

La Procura voleva sapere se vi fossero oneri a carico delle parti al momento del deposito dell'accordo di separazione o di divorzio.

Nella risposta la Direzione generale chiarisce che non va pagato il contributo unificato. Come di legge nel comunnicato "Il procuratore della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto".


Insomma il contributo è dovuto solo in caso di «richiesta di attività giurisdizionali delle parti».

Un'altro chiarimento contenuto nella nota del ministero riguarda la sospensione dei termini feriali.


In tal caso la risposta del Ministero è negativa. Quindi niente sospensione per questi procedimenti.

Nella nota si spiega che "deve ritenersi non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della l. 7 ott 1969 n. 742 e succ. mod. proprio in coerenza con la natura del procedimento giurisdizionale, a mezzo del quale è possibile ottenere un provvedimento di nulla osta o di autorizzazione di un accordo voluto dai coniugi per addivenire alla separazione personale, allo scioglimento del matrimonio, ovvero alla cessazione degli effetti civili dello stesso, ovvero ancora alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio". 

Nota dell’ufficio stampa del ministero della Giustizia

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