L'ex Presidente della Repubblica è legittimato a ricorrere per conflitto di attribuzioni avanti la Corte Costituzionale qualora ricorrano due circostanze: a) la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincide con una controversia circa l'applicabilità, nel caso concreto, di una norma costituzionale la cui portata si sostanzia nell'escludere o nel limitare, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità della persona fisica titolare della carica costituzionale per atti da essa compiuti; b) vi è coincidenza fra la persona fisica della cui responsabilità si discute, e il titolare, nel momento in cui è stato compiuto l'atto da cui si fa discendere la responsabilità, della carica monocratica alla quale la norma costituzionale collega la prerogativa della immunità. In ogni caso, l'art. 90 della Costituzione
sancisce la irresponsabilità del Presidente ? salve le ipotesi estreme dell'alto tradimento e dell'attentato alla Costituzione ? solo per gli ?atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?, è dunque necessario tenere ferma la distinzione fra atti e dichiarazioni inerenti all'esercizio delle funzioni, e atti e dichiarazioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni, restano addebitabili, ove forieri di responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica, che conserva la sua soggettività e la sua sfera di rapporti giuridici, senza confondersi con l'organo che pro tempore impersona. La Consulta ha così deciso che spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica
in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 90 della Costituzione
. (Corte Costituzionale, Sentenza 24 - 26 maggio 2004, n.154: Conflitto di attribuzioni - Ex Presidente della Repubblica - Legittimazione attiva - Ammissibilità - Atti compiuti non nell'esercizio delle proprie funzioni - Accertamento in capo all'autorità giudiziaria).

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: