L'infermiere ha l'obbligo di richiamarne l'attenzione del medico sugli errori percepiti (o comunque percepibili con ordinaria diligenza)

La responsabilità medica

L'infermiere che non segnala al medico l'errore di prescrizione di un farmaco contenente un principio attivo che sa essere dannoso per il paziente risponde penalmente per la morte del paziente stesso.

È quanto affermato dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2192 del 16 gennaio 2015 che conferma la sentenza di condanna inflitta a due infermieri ravvisando l'esistenza di un preciso dovere di attendere all'attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l'assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici.


Nel caso di specie, l'infermiere aveva partecipato all'anamnesi in vista dell'intervento chirurgico ed era a conoscenza dell'allergia sofferta dal paziente: da qui l'addebito dell'omessa segnalazione al medico dell'errore contenuto nella cartella clinica compilata in occasione dell'intervento e l'omessa sottoposizione al medico che doveva eseguire l'intervento della documentazione clinica per un più accurato controllo, così incorrendo nella condotta antidoverosa in violazione delle regole dell'arte infermieristica.

All'altro infermiere addetto alla sala operatoria, invece, venne contestato di avere somministrato il farmaco senza avere controllato la cartella clinica, affidandosi alla prescrizione del medico e facendo affidamento sulla sua competenza. Il giudice di ultima istanza precisa che l'obbligo di segnalazione e controllo gravante sul personale ausiliario non ha la finalità di sindacare l'operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell'efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì quello di richiamarne l'attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili con ordinaria diligenza), ovvero di condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi soggetta a esame.
Ne consegue che quando l'evento sia stato causato da una serie di comportamenti omissivi commessi da persone diverse, tutte devono considerarsi ugualmente responsabili del danno cagionato.

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Cassazione Penale testo sentenza n. 2192 del 16/1/2015

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