Accolto il ricorso del caposala ritenuto responsabile del decesso del paziente a cui è stato somministrato un farmaco a cui era allergico, costui non aveva conoscenza della somministrazione fatale del farmaco incriminato

Medico somministra farmaco sbagliato: responsabile

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Accolto il ricorso di un caposala, chiamato a rispondere del decesso del paziente, morto per shock anafilattico. La responsabilità, secondo il giudice di merito, è del medico che per primo ha somministrato il farmaco contenente la molecola a cui il paziente era allergico. Con il suo comportamento infatti ha aperto la strada al secondo e diverso collega, che ha prescritto un farmaco diverso, ma contenente la stessa sostanza e che ha provocato la morte del paziente. Il caposala ha quindi diritto a una seconda chance, perché ha solo preso visione della cartella prima che al paziente venisse somministrato il farmaco a cui era allergico. Queste in sintesi le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 11990/2022 (sotto allegata).

Caposala condannato per il decesso del paziente

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In data 25 novembre 2008 un paziente viene ricoverato. Il caposala, in previsione di un intervento chirurgico a cui l'uomo doveva essere sottoposto, assiste alla visita dello specialista. In questo frangente emerge che il paziente è gravemente allergico alla amoxicillina. Il medico tuttavia prescrive, come terapia profilattica per l'intervento, un medicinale che contiene la molecola cui il paziente è allergico.

Il 28 novembre inizia la preparazione all'intervento del paziente, ma viene rinviato e la prescrizione antibiotica viene modificata da un altro medico, che sostituisce il farmaco prescritto dal medico precedente, contenente anch'esso amoxicillina.

L'infermiere viene condannato, al termine del rito abbreviato, per la mancata segnalazione, in occasione della attività di verifica della cartella clinica del paziente effettuata in data 28 novembre 2008, della sostanza a cui il paziente era allergico.

Responsabile il medico, il caposala non era informato della somministrazione

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La Corte di Cassazione, a cui ricorre il caposala, accoglie il ricorso avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in quanto, nel procedimento separato, avviato nei confronti dei medici, è emerso che la prescrizione del medicinale incriminato è stata eseguita il 30 novembre 2008, cioè dopo che il caposala, il 28 novembre aveva preso visione della cartella del paziente.

Il ricorrente pertanto, alla luce di queste risultanze "non avrebbe potuto segnalare la pericolosità della somministrazione di tale farmaco in quanto egli non era mai stato informato della avvenuta sua prescrizione."

Per la Corte di appello che si è pronunciata in seconda istanza sulla responsabilità dei medici, il primo medico in particolare che ha prescritto il farmaco è stato ritenuto responsabile del decesso del paziente. Costui, prescrivendo il farmaco contenente la sostanza a cui il paziente era allergico, ha infatti posto le basi per la successiva prescrizione, da parte del collega, di un farmaco che, seppur più mirato alla cura della patologia del paziente, apparteneva comunque alla stessa famiglia.

Ora, poiché il ricorrente si è visto rigettare l'istanza di revisione del processo, la Cassazione ricorda che la sentenza emessa a carico del caposala fa riferimento solo a un medicinale, l'unico con cui costui si sarebbe potuto confrontare essendo l'unico di cui era a conoscenza.

La condotta omissiva del ricorrente, da cui è scaturita la sua penale responsabilità, è quindi inoltre riferita non al medicinale effettivamente somministrato al paziente e della cui intervenuta prescrizione il caposala non era a conoscenza, ma ad un altro medicinale "la cui possibile valenza parimenti perniciosa in danno del predetto paziente, non emerge sia stata verificata in sede di merito."

La sentenza va quindi annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio.

Scarica pdf Cassazione penale n. 11990-2022

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