Cassazione: più larghi i confini della provocazione. Escluso il reato di ingiuria se le offese sono dirette a chi ha tenuto comportamenti 'sconvenienti'
G.C. |

Cassazione: più larghi i confini della provocazione. Escluso il reato di ingiuria se le offese sono dirette a chi ha tenuto comportamenti 'sconvenienti'

è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l'ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi
Perché si possa parlare di ingiuria è necessario che si realizzi l'offesa all'onore o al decoro di una persona. Ma è pur vero che l'ingiuria non è punibile se le parole offensive sono pronunciate nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e come immediata reazione.
 
In un caso esaminato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 13 novembre 2014, n. 4704) su un uomo convivente della figlia dell'imputato, incombeva un provvedimento del Tribunale dei minori che gli impediva di avere contatti con le figlie della compagna perché il suo atteggiamento turbava la serenità delle piccole.

Nonostante il provvedimento di divieto del Tribunale per i Minorenni l'uomo si era presentato (in compagnia della sua compagna) lì dove si trovavano le bambine che in quel momento erano in compagnia dei nonni e e che al suo arrivo avevano iniziato a piangere. 
L'uomo in realtà, forse proprio per non avere problemi, si fatto accompagnare dai Carabinieri per lasciare effetti personali alle bambine, ma al suo arrivo  si era visto accogliere con parole "poi per te ci penso io, sei una cosa inutile".

L'uomo risentitosi delle offese ricevute presentava querela e dopo una condanna in primo grado veniva assolto in sede di appello, ottenendo il riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 599, secondo comma, codice penale dato che sussisteva pur sempre un divieto imposto del Tribunale per i Minorenni che in quel modo era stato violato.

Il caso è poi finito dinanzi alla V Sezione Penale della Cassazione, che ha definitivamente assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. 
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'esimente di cui al secondo comma dell'art. 599 del codice penale in base al quale non è punibile chi ha commesso i reati di ingiuria e diffamazione nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

La peculiarità della sentenza sta nel fatto che secondo la Corte, ai fini dell'applicabilità dell'esimente "è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l'ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un'intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi [...] anche cioè quando esso si traduca nell'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza". 
Per questo secondo la Corte possono costituire provocazione anche comportamenti "sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati"

La corte ha disatteso l'assunto della persona offesa secondo cui il suo “atteggiamento provocatorio” risulterebbe "escluso, di fatto, per la presenza dei carabinieri, da lui stesso sollecitati nell'accompagnamento e per la mancata interferenza nell'incontro, trovandosi egli a distanza".

Secondo la cassazione infatti l'atteggiamento provocatorio "può ricavarsi anche dalla mera presenza fisica, non accompagnata da azioni particolari, ma che sia in sé idonea a generare un forte turbamento psicologico, connotato da impulsi aggressivi, per le modalità di tempo e di luogo in cui essa risulti avvertita".

Nel caso di specie il fatto di essersi presentato a casa dell'imputato, seppur accompagnato dai carabinieri, è stato avvertito come "fatto ingiusto", perché contrario al provvedimento del Tribunale che gli impediva di avere contatti con le bambine. 
La Cassazione ha insomma allargato i limiti dell'"ingiustizia" del fatto facendovi rientrare anche atti contrari alla civile convivenza o ritenuti dall'uomo comune inappropriati e non solo quelli palesemente sprezzanti.
Per altri dettagli si rimanda al testo integrale della sentenza qui sotto allegato.

Cassazione Penale, testo sentenza 13 novembre 2014, n. 47043

Cassazione Penale, sentenza 13 novembre 2014, n. 47043 

Fatto

1. Con sentenza del 6 febbraio 2013, il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Carini, assolveva [... imputato] dal delitto di cui all’art. 594, commi primo e quarto, c.p., per aver profferito all’indirizzo di [... persona offesa], in data 1.11.2008, le seguenti frasi: “poi per te ci penso io, sei una cosa inutile”, perché il fatto non costituisce reato. 
Il Tribunale riteneva sussistente la causa di giustificazione di cui all’art. 599, secondo comma, c.p., in considerazione della circostanza che, nonostante il divieto imposto ad [...] – con provvedimento notificato in data 30.10.2008 del Tribunale per i Minorenni di Palermo- di evitare ogni contatto tra le figlie ed il convivente, [... persona offesa], ciononostante quest’ultimo si presentava in compagnia della predetta, violando il provvedimento indicato, lì dove si trovavano le bambine in compagnia dei nonni, le quali iniziavano a piangere. 
2. Avverso l’indicata sentenza [... persona offesa], a mezzo del proprio difensore, ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando entrambi la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. 2.1. II C., in particolare, si duole del fatto che in modo manifestamente illogico il Tribunale abbia ritenuto provocatorio il suo comportamento, tale da comportare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 599, secondo comma, c.p. per il reato di ingiuria commesso nei suoi confronti da [... imputato] in presenza dei Carabinieri; questi ultimi, invece, il cui intervento era stato sollecitato dalla stessa [...] in previsione di possibili tensioni con i genitori, hanno confermato non solo le ingiurie, ma anche l’assenza di comportamenti provocatori, anche passivi; inoltre, non risulta che il ricorrente abbia violato il provvedimento del Tribunale dei minori, non essendovi stata alcuna contestazione in tal senso; nessuno dei testi, poi, ha riferito il fatto che le minori fossero terrorizzate. 
2.2. II P.G., nel richiamare l’istanza del [...] ai sensi dell’art. 572 c.p.p., ha evidenziato come nella sentenza impugnata è ravvisabile altresì il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., atteso che si configura l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 594 c.p.

Diritto

I ricorsi non meritano accoglimento. 
1.Correttamente il giudice d’appello, senza incorrere in violazione di legge od in vizi di motivazione ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, l’esimente di cui alla art. 599, secondo comma, c.p. alla stregua dei seguenti fatti incontestati, risultanti dalla sentenza: [...] ed il suo convivente [... persona offesa] si recavano, accompagnati dai C.C., nel luogo in cui si trovavano le figlie della prima, insieme ai nonni, al fine consegnare alle bambine alcuni effetti personali; che il nonno, [... imputato], alla vista del [...] profferiva le frasi oggetto di contestazione; che sullo sfondo della vicenda si collocano i rapporti particolarmente “conflittuali” tra i soggetti coinvolti, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva affidato le bambine alla nonna materna, sottraendole alla madre [...], imponendole “di evitare ogni contatto tra le figlie e [... persona offesa] a pena dei più gravi provvedimenti limitativi della potestà’, in virtù del comportamento “gravemente disfunzionale e di nocumento alla serenità delle piccole addirittura terrorizzate dall’uomo”. 2.In tale contesto corrette si presentano le valutazioni del giudice d’appello circa la portata offensiva dell’espressione profferita dall’imputato nei confronti del [...] alla vista di quest’ultimo “…sei una cosa inutile” e nel contempo la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma secondo, c.p., in considerazione del comportamento indubbiamente provocatorio serbato dal medesimo [...]. Ed invero, il fatto che quest’ultimo si fosse recato nel luogo in cui si trovavano le bambine, il giorno successivo alla notifica dei provvedimento del Tribunale dei Minorenni, peraltro in compagnia dei C.C., ha indotto lo stato d’ira dell’[...], che ha percepito quell’atteggiamento di non volersi adeguare a tale provvedimento, come di ostinazione ed accanimento, idoneo a turbare la serenità delle bambine, che, alla vista dell’uomo, iniziavano a piangere. 
3. [... imputato], pertanto, ha reagito irato- pronunciando le espressioni ascrittegli- al comportamento della p.o., di chiara violazione del divieto di incontro, sancito nel provvedimento predetto, comportamento questo, qualificabile come “fatto ingiusto”, perchè irrispettoso di una prescrizione del giudice e contrario alle regole comunemente accettate nella civile convivenza (Sez. V, n. 9907 del 16/12/2011), che, invece, avrebbero dovuto indurre la p.o. a non accompagnare la donna, per evitare situazioni di ulteriori tensioni di quest’ultima nei rapporti con le figlie. 
4. Ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p., comma secondo, c.p. è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi (Sez. V, 11 marzo 2009, n. 21455), anche cioè quando esso si traduca nell’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati (Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011). Nella specie, il comportamento tenuto dal [...], dunque, può senz’altro ritenersi aver concretato gli estremi dell”‘ingiustizia” che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere da [... imputato], l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2 (Sez. V, 30/10/2013 n. 49512). 
5. Non può condividersi l’assunto del [...], secondo il quale il suo “atteggiamento provocatorio” risulterebbe escluso, di fatto, per la presenza dei carabinieri, da lui stesso sollecitati nell’accompagnamento e per la mancata interferenza nell’incontro, trovandosi egli a distanza. L’atteggiamento provocatorio, infatti, può ricavarsi anche dalla mera presenza fisica, non accompagnata da azioni particolari, ma che sia in sé idonea a generare un forte turbamento psicologico, connotato da impulsi aggressivi, per le modalità di tempo e di luogo in cui essa risulti avvertita. L’accompagnamento dei Carabinieri, poi, lungi dal tranquillizzare l’[...], ha reso ancor più evidente l’atteggiamento di “sfida” dei ricorrente nei confronti dei nonni delle bambine, potendo più agevolmente l’indagato, come evidenziato nella sentenza impugnata, evitare di raggiungere quel luogo con la convivente. 
6. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati e la parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del P.G., nonché il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali


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