Consiglio di Stato Sezione 3, la n. 3914 del 22.07.2014

 Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista 

Condivisibile sentenza del Consiglio di Stato Sezione 3, la n. 3914 del 22.07.2014, con la quale si sottolinea la condotta non scusabile del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, nei confronti di una ricorrente idonea al servizio di polizia, dopo che la stessa aveva chiesto di partecipare al 140° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ed aveva ottenuto dal Tar del Lazio l'ammissione con riserva al successivo 150 corso di formazione, indi l'annullamento dei giudizi di inidoneità.

Si legge tra le pieghe della sentenza: inquadrata in ruolo con decorrenza giuridica dal 2xxx (conclusione del 150 corso, che ha frequentato in forza della tutela cautelare predetta, cui ha fatto seguito la rinnovazione dei giudizi di idoneità, con esito positivo) ed economica dal 1xxxxx (effettiva assunzione in servizio), si è rivolta nuovamente al Tar per ottenere la decorrenza dell'inquadramento dal 2xxxx (data di inquadramento degli allievi che avevano frequentato il 140° corso) ed il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimità dell'agire amministrativo.

Il Tar del Lazio, con la sentenza appellata dal Ministero dell'interno ha respinto la domanda volta ad ottenere una decorrenza giuridica antecedente, ha accolto la domanda risarcitoria condannando il Ministero alla corresponsione del danno conseguente alla ritardata immissione in ruolo, commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo 2xxxxx00, decurtate del 50 per cento in via equitativa per il mancato svolgimento di una prestazione lavorativa, e maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria (criteri in base ai quali il Ministero è tenuto a proporre alla ricorrente una somma).

Nell'appello, per negare la spettanza del risarcimento, si sostiene che, avendo il TAR ritenuto legittima la decorrenza giuridica dell'inquadramento, non sia giustificabile la pretesa risarcitoria, che sia mancata in primo grado una indagine in ordine alla colpa dell'Amministrazione, che il provvedimento di esclusione dal concorso sia stato emanato in assoluta buona fede e correttezza, come dimostrato anche dal fatto che la ricorrente sia stata infine inquadrata con la decorrenza che le spettava, che conseguentemente nessuna condotta colposa, produttiva di danno nei confronti della ricorrente, sia imputabile all'Amministrazione, che ha agito nel pieno rispetto della legalità.

L'appello del Ministero è infondato e deve pertanto essere respinto.

La statuizione del Tar sulla decorrenza ai fini giuridici è motivata con il necessario collegamento con la positiva conclusione della frequentazione del corso di formazione, e comunque si tratta di statuizione autonoma rispetto a quella sulla decorrenza ai fini economici, sicché l'appellata non aveva alcun onere di contestare la prima.

Come sinteticamente sottolineato dal Tar, l'Amministrazione ha più volte attribuito all'appellata, dopo che aveva superato le prove scritte del 140° corso, carenze attitudinali, successivamente rivelatesi insussistenti; ha costretto l'appellata ad instaurare cinque ricorsi, di cui due per l'esecuzione del giudicato; e non ha ottemperato tempestivamente alle ordinanze cautelari con le quali l'appellata era stata ammessa a frequentare con riserva il corso di formazione. Così tenendo un comportamento complessivo negligente e non scusabile, tale da integrare anche sotto il profilo soggettivo la fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c.

Ciò risulta evidente dallo sviluppo della vicenda, così come prospettato dall'appellata (e confermato dagli atti acquisiti al giudizio, o comunque non smentito dall'Amministrazione):

- in data 7xxx, in occasione della verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, è stata riconosciuta dalla Commissione medica non idonea, per "-OMISSIS-la necessaria agilità per l'espletamento dei servizi di polizia;-OMISSIS-; -OMISSIS-"; il giudizio veniva superato dagli accertamenti effettuati dall'Istituto di Medicina legale de La Sapienza in data (in esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS-della IV Sezione di questo Consiglio di Stato, che aveva riformato l'ordinanza di rigetto del TAR del Lazio n. -OMISSIS-), che certificava il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 d.p.r. 904/83 (così che, con ordinanza della IV Sezione n. -OMISSIS-, veniva ammessa con riserva al concorso);

- in data 1xxxx, in occasione dell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per l'arruolamento (somministrazione di test e colloquio con psicologo), alla ricorrente veniva riconosciuta una "-OMISSIS-con tendenza alla somatizzazione", caratterizzazione definita dalla Commissione medica "patologia inquadrabile nelle personalità -OMISSIS-" di cui all'art. 2 n.11 d.p.r. 904/83, comportante l'esclusione; dopo aver ottenuto (dopo un diniego di accesso, e soltanto in esecuzione dell'ordinanza della IV Sezione di questo Consiglio n. -OMISSIS-) l'accesso ai test ed al verbale del colloquio, veniva sottoposta (in esecuzione della successiva ordinanza n. -OMISSIS-) ad accertamenti presso il suddetto Istituto di medicina legale, in base ai quali risultavano assenti segni di patologie-OMISSIS- o alterazioni-OMISSIS-e -OMISSIS- tali da comportare l'esclusione dal concorso (così che, con ordinanza n. -OMISSIS-, veniva accolta l'istanza di sospensione);

- in data xxxxx7 l'appellata (la quale aveva notificato atto di diffida per l'esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS-) veniva nuovamente sottoposta ad accertamenti dei requisiti attitudinali e in esito ad essi (cfr. nota di comunicazione n. -OMISSIS- in data 2xxxxxxx) dichiarata non idonea dalla Commissione medica per carenze "nel livello -OMISSIS-, nel controllo -OMISSIS- e -OMISSIS- ai compiti e all'ambiente di lavoro"; detto giudizio negativo veniva sospeso dalla succitata ordinanza del TAR n. -OMISSIS-;

- seguiva la positiva frequentazione del 150° corso di formazione nel xxxxx;

- seguiva poi l'instaurazione di un giudizio per l'esecuzione del giudicato cautelare, e finalmente in data 1xxxx la ricorrente veniva assunta come agente in prova.

Come si è esposto all'inizio, i provvedimenti impugnati sono stati infine annullati dal Tar con la sentenza n. -OMISSIS-.

Può aggiungersi che, superato il periodo di prova, nuovi accertamenti sul possesso dei requisiti venivano effettuati in data 2xxxxx e davano esito positivo.

D'altra parte, il Tar ha applicato correttamente i criteri che (anche secondo l'orientamento di questa Sezione: cfr. Cons. Stato, III, 30 luglio 2013, n. 4020; 4 giugno 2013, n. 3039) disciplinano l'entità del risarcimento per equivalente del danno da omessa o ritardata assunzione (può aggiungersi che l'appellata ha rilasciato specifica dichiarazione di non aver svolto, nel periodo considerato, alcun'attività lavorativa, vivendo con i suoi due figli presso un alloggio di servizio concesso alla madre a Roma).


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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