di Martina Tosetti

Con la sentenza n. 5037 del 27 maggio 2014 la Ctp di Milano è tornata a precisare il valore degli studi di settore utilizzati dalla Amministrazione finanziaria, quali strumenti di ausilio per individuare eventuali aree di aree di evasione. 

In particolare, secondo la sentenza che si commenta, essi rappresenterebbero delle presunzioni semplici, comunque superabili dal contribuente che, in fase di contraddittorio, porti a conoscenza dell'ufficio competente la propria situazione effettiva.

La vicenda così risolta dalla sentenza in esame trae origine dall'impugnazione di un atto di accertamento col quale l'Amministrazione finanziaria, in via presuntiva, accertava in capo al contribuente maggiori Ires, Irap e Iva rispetto a quanto dichiarato, ancorché il ricorrente avesse eccepito l'inadeguatezza dello studio di settore applicato a rappresentare la sua effettiva situazione, l'erroneo inquadramento dell'attività svolta dallo stesso in una categoria professionale non compatibile, nonché l'erroneo inquadramento dell'attività medesima come di tipo commerciale. Il contribuente, quindi, eccepiva l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, lamentando in particolare la carenza di contraddittorio e la mancata replica da parte dell'Amministrazione alle argomentazioni esposte.

Il giudice adito, nella sentenza in oggetto, quindi, ha accolto le argomentazioni del ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'atto ed alla erronea applicazione degli studi di settore da parte dell'ufficio: in particolare, l'Amministrazione finanziaria avrebbe erroneamente inquadrato nel suddetto studio di settore l'attività svolta dal contribuente ed eluso il confronto con quest'ultimo, in violazione del principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, per cui gli studi di settore rappresentano delle presunzioni semplici che possono essere superate dal contribuente proprio in fase di contraddittorio.

In tal senso, quindi, la Ctp di Milano ha ritenuto che gli studi di settore siano solo uno "strumento di ausilio per individuare eventuali aree di evasione ma esso non può essere considerato né esaustivo né risolutivo né un meccanismo automatico di determinazione dell'imponibile".

Tale sentenza si pone nel solco già tracciato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9712 del 6 maggio 2014, con la quale ha ritenuto nullo l'accertamento svolto dall'Amministrazione finanziaria che non dia conto delle giustificazioni portate in contraddittorio dal contribuente, ossia basato sul mero scostamento dei dati dichiarati da quest'ultimo, rispetto a quelli relativi alla media del settore di studio. 

Per gli studi di settore, infatti, il contraddittorio di cui all'art. 10, comma 3-bis, L. 8.5.1998, n. 146, rappresenterebbe lo strumento attraverso cui adeguare il risultato di stima, ottenuto  in via presuntiva, alla concreta realtà economica del singolo contribuente.

Secondo la Cassazione, "i segnali emergenti dallo studio di settore […] devono essere corretti, in contraddittorio con il contribuente, in modo da fotografare la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa incoerenza con la normale redditività delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato". 

I giudici di legittimità, quindi, hanno ricordato che gli studi di settore sono rappresentativi di una situazione standard dei normali livelli di ricavi e compensi di ciascuna specifica attività esercitata e possono, in tal senso, segnalare una possibile anomalia delle dichiarazioni del contribuente, che, nel caso di particolare gravità, legittima l'ufficio competente a dare avvio all'accertamento. Il giudice tributario investito della questione, poi, dovrà valutare l'eventuale applicabilità dello studio di settore al caso concreto, alla luce delle prove offerte da entrambe le parti. 

Sul punto, ancora, giova ricordare come già, con le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 01 dicembre del 2009, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite abbia ribadito tale concetto, affermando che "gli studi di settore, pur costituendo fuor di dubbio uno strumento più raffinato dei parametri, soprattutto perché la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione delle categorie interessate, restano tuttavia una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica, che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice". 



Dott.ssa Martina Tosetti

Specializzata presso la SSPL presso l'università Statale di Milano 

Consulente legale

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