di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 3908 del 19 Febbraio 2014. Circostanza addotta nel caso in oggetto è l'indebito ampliamento, in ambito condominiale, di due garage di proprietà esclusiva di due diverse famiglie, le quali avrebbero allargato i loro spazi invadendo un'area di proprietà condivisa. Proponevano dunque azione di messa in pristino altri condomini interessati; resistevano gli interessati contestando l'avvenuto ampliamento, in quanto gli stessi avrebbero preso possesso dei garage nello stato in cui si sarebbero trovati all'atto di vendita. Se in primo grado il giudice del merito era giunto ad un rigetto della domanda proposta poiché non avrebbe operato la presunzione di condominialità dei luoghi di cui all'art. 1117 cod. civ., tale statuizione era stata ribaltata in appello. La Suprema Corte, ritenendo manifestamente fondate le doglianze dei ricorrenti, decide con ordinanza direttamente in sezione filtro.


"La corte di merito, al fine di stabilire se sussistesse o meno la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ., avrebbe dovuto tener conto della effettiva e concreta destinazione funzionale ad uso collettivo degli spazi in questione, in un contesto nel quale il condominio risultasse già costituito"; in sintesi, dunque, è rimessa alla discrezionalità

del giudice la valutazione di condominialità delle aree interessate, sulla base dell'articolo sopra citato. Tale presunzione opera nel momento in cui sia dimostrata una concreta destinazione funzionale comune della cosa. Nel caso di specie è chiaramente emerso come il costruttore abbia volontariamente disatteso un titolo amministrativo esistente a monte, il quale avrebbe adibito le aree contestate a corridoio garage comune; tuttavia tale violazione, a dire della Suprema Corte, resterebbe soltanto "sulla carta", essendo i ricorrenti entrati in possesso dei beni di loro proprietà con destinazioni specifiche, decise già a monte dal costruttore. Non esistendo i presupposti di operatività della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. e ravvisata dunque violazione di legge, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio.


Vai al testo della sentenza 3908/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: