di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 6882 del 24 Marzo 2014. Nell'ambito della cooperativa edilizia, è fatta salva la discrezionalità dell'ente che ha provveduto all'edificazione del condominio delimitare le aree dell'edificio destinate al godimento comune dei soci. Nel caso di specie un condomino impugna l'atto notarile attraverso il quale la cooperativa costruttrice del condominio ha assegnato un cortiletto, adiacente l'appartamento dell'interessata, a un altro condomino. L'interessata non aveva tuttavia provveduto ad impugnare la delibera condominiale che autorizzava tale assegnazione, risultando così soccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio.


In ogni caso la Cassazione conferma che la delimitazione degli spazi comuni deve avvenire sulla base dell'art. 1117 cod. civ., rubricato "parti comuni dell'edificio", il quale già delinea alcune aree destinate naturalmente all'uso comune (come i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, i cortili, ecc...). Resta poi potere dell'ente costruttore provvedere in un secondo momento all'ampliamento o alla riduzione di questi spazi, provvedendo anche eventualmente all'assegnazione degli stessi alle proprietà

esclusive, operando un bilanciamento tra interesse collettivo dei condomini e dei singoli soci proprietari. Secondo la Suprema Corte è infatti scontata l'esistenza di un potere discrezionale a favore del costruttore, sia esso qualificabile come tecnico o semplicemente volitivo. Verificata l'attinenza all'articolo del codice civile sopra citato, la Corte rigetta il ricorso affermando che "una tale scelta non intacca l'interesse generale dei soci, cui non compete un diritto alla massima estensione possibile delle parti comuni, né lede di per sé il principio di parità di trattamento tra loro, previsto dall'art. 2516 cod. civ."; anzi, "l'assegnazione di un'area esterna al fabbricato a favore di uno o più soci come completamento delle unità immobiliari loro singolarmente assegnate, piuttosto che la destinazione di essa al servizio o all'ornamento dell'edificio comune, esprime la normale attuazione proprio dello scopo della cooperativa edilizia".


Vai al testo della sentenza 6882/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: