Il
condominio negli edifici è caratterizzato dalla coesistenza di una
proprietà individuale dei singoli condomini costituita dal singolo appartamento e dalla comproprietà delle parti comuni delledificio elencate nellart. 1117 c.c. Quando dunque nel linguaggio comune si parla di
condominio si fa spesso riferimento al fatto che un singolo edificio è composto da più appartamenti con diversi proprietari.
In senso tecnico, con il termine condominio si indica un tipo particolare di comunione che ha per oggetto le parti comuni delledificio in cui si trovano le singole
proprietà. Al fine di chiarire quali siano in concreto queste parti comuni delledificio, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 5633 dello scorso 18 aprile), facendo riferimento allelencazione di cui allart.1117 c.c.. La corte ha però precisato che tale elencazione non è tassativa ed esiste pertanto una presunzione legale di condominialità in relazione a detti beni che deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune. Per vincere questa presunzione, il soggetto che rivendichi la
proprietà esclusiva di un bene (altrimenti condominiale) ha l'onere di fornire la prova di tale diritto.
A tal fine è necessario un titolo di acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere inequivocabilmente la comunione, mentre non sono sufficienti le risultanze del regolamento di
condominio, nè tantomeno l'inclusione del bene nelle
tabelle millesimali come
proprietà esclusiva di un singolo condomino.