Va respinta la domanda di risarcimento danni che il dipendente di una pubblica amministrazione richiede per aver subito un infortunio all'interno dell'ufficio in cui lavora, se non si dimostra la violazione degli obblighi di garantire sicurezza da parte della PA. E' quanto  stabilisce una sentenza del Tar Campania (la n. 5593/2013)  che si è occupata del caso di un infortunio  verificatosi mentre un impiegato  era intento a trasportare  faldoni di pratiche da una stanza all'altra. Durante il trasporto il dipendente era scivolato e non aveva trovato nulla su cui aggrapparsi per evitare la caduta.

Il Tar chiarisce che l'azione esperita dal dipendente deve essere qualificata con un'azione da responsabilità contrattuale ex art.2087 del codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro). In base a tale norma "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Trattandosi di un'azione contrattuale, il lavoratore che intende richiedere un risarcimento danni, deve provare l'esistenza dell'obbligo lavorativo, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa al danno.  il datore di lavoro al contrario deve dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e di aver  adottato le misure di sicurezza idonee ad evitare danni ai propri dipendenti.

Nella fattispecie esaminata dal Tar, non essendosi riscontrata la violazione di obblighi di sicurezza non è possibile imputare all'amministrazione il danno occorso al dipendente.


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