La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, ha affermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che non rientra in servizio, entro i termini indicati nella comunicazione inviatagli dal datore, affermando di non aver mai ricevuto la raccomandata con l'invito a riprendere servizio.

La Suprema Corte, ricordando che "è principio già affermato in sede di legittimità, sebbene in tema di comunicazione del recesso ma validamente applicabile anche nella specie, quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, precisa come nella specie, "risulta che la comunicazione presso l'indirizzo di Via (...) è stata restituita al mittente per compiuta giacenza

il 25.8.2005 ed anche l'ulteriore missiva di contestazione degli addebiti era restituita al mittente il 23.10.2005 sempre per compiuta giacenza, sì che la valutazione del giudice di merito circa la sufficienza di tale attestazione, anche in considerazione della mancanza di contrari elementi di prova forniti dalla controparte, si rivela del tutto corretta e si sottrae perciò alle censure della ricorrente."  

D'altra parte - proseguono i giudici di legittimità - ai fini dell'applicazione dell'art. 1335 cod. civ., è sufficiente osservare che tale disposizione consente di superare la presunzione di conoscenza ivi prevista soltanto mediante la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.

Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce né allega alcun fatto diretto a dimostrare di non aver potuto avere conoscenza effettiva dell'atto, né che tale mancanza era ascrivibile ad un comportamento incolpevole, cercando di imputare al mittente una colpevole utilizzazione di un indirizzo che, in base a regole di correttezza e buona fede, desunte da un ricostruzione dei fatti del tutto personale, doveva ritenersi da parte della società da utilizzare successivamente agli altri indicati.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata "ha fornito adeguata motivazione, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare".

La decisione impugnata dal lavoratore - si legge nella parte motivata della sentenza - appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, rilevando che "la condotta del lavoratore, connotata da un'assenza protrattasi per più di dieci giorni, anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale ha integrato un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente sono, per quanto già detto, del tutto irrilevanti a fronte del dato oggettivo della mancata presentazione al lavoro a seguito di regolare invio della raccomandata presso il luogo dove secondo legge la stessa doveva essere recapitata, sia perché ogni conseguenza negativa è imputabile unicamente al predetto, che avrebbe dovuto predisporre, secondo un principio di buona fede e di ordinaria diligenza, meccanismi idonei a rendere a lui conoscibile ogni comunicazione datoriale."


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