La compiuta giacenza si verifica quando un atto giudiziario o una raccomandata, non vengono ritirati dal destinatario (in quanto assente) entro i termini fissati dalla legge e si considerano notificati a tutti gli effetti

Cos'è la compiuta giacenza

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Si parla di "compiuta giacenza" quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza" (ossia l'avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c'è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario), non è andato poi a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato.

In tal caso la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.

A tal proposito è interessante sottolineare che la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013).

È evidente che a tal fine è comunque necessario che l'incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico ufficio postale.

Quando si perfeziona la compiuta giacenza

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Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.

La compiuta giacenza della raccomandata

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Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro.

L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.

Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un'assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione.

La compiuta giacenza della notifica

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In caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni.

Ciò vuol dire che l'atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato.

È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l'intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla.

In realtà occorre fare un'ulteriore precisazione.

Decorsi i dieci giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.

L'intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l'ufficio per la giacenza.

Cosa fare in caso di compiuta giacenza

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Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà "scappare" dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile.

Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere.

Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l'avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c'è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l'unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti.

Giurisprudenza Cassazione in materia di compiuta giacenza

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Ecco una serie di massime della Cassazione in materia di compiuta giacenza:

Cassazione n. 27261/2022

Per le notificazioni "dirette" di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che - ove l'Ufficio decida di avvalersi della notifica "diretta", con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della "compiuta giacenza" occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017).

Cassazione n. 34301/2021

E' da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E' piuttosto necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, Ric. 2017 n. 12324 sez. 52 - ud. 23-09-2020 -8- 21/06/2016, n. 12822).

Cassazione n. 26088/2015

La Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, per quanto introducendo nel sistema il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione a seconda che l'effetto rilevi per il notificante o per il destinatario, si è limitata a stabilire l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Cassazione n. 6881/2013

In tema di notificazioni a mezzo posta, per verificare la ritualità dell'atto occorre tener conto di tutti gli adempimenti prescritti; pertanto, la notificazione si considerar eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell'ufficio postale.

Cassazione n. 4748/2011

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario (nella fattispecie il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l'Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l'11.12.2008 prima dunque della compiuta giacenza e a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado).

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Valeria Zeppilli

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