di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24534 del 30 Ottobre 2013. Qual è la posizione degli assicurati rispetto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza di appartenenza (nella specie, quella relativa ai ragionieri e periti commerciali)? E' possibile un'applicazione retroattiva di normativa sopravvenuta, peggiorativa rispetto al sistema di calcolo della pensione di vecchiaia previgente? La Suprema Corte, dopo aver evidenziato il "contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione" ed aver annullato la sentenza della sentenza d'appello, rilevato che sugli ulteriori fatti contestati nei gradi di merito si è svolto correttamente il contraddittorio e non essendo necessarie ulteriori assunzioni probatorie, si è pronunciata direttamente sul merito della questione.

Nel caso di specie non è messa in dubbio la facoltà, riservata agli enti previdenziali dei liberi professionisti, di passare da un sistema di calcolo retributivo ad uno di tipo contributivo, con conseguente abbassamento dell'importo pensionistico maturato. Dubbia è invece la possibilità di applicare il sistema retributivo con effetto retroattivo. La Cassazione, dopo aver ripercorso le intenzioni del legislatore storico individuando la normativa applicabile, afferma che esiste "una sorta di maturato previdenziale", cioè "l'ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall'assicurato (…) in termini di potenziale rendita vitalizia" che "non può essere sterilizzato dal legislatore". La pretesa di ricalcolo avanzata dalla Cassa di previdenza professionale non può quindi considerarsi legittima; ciò, oltre ai motivi sopra citati, poiché "gli assicurati hanno non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una posizione previdenziale già maturata e che appartiene al patrimonio dell'assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata e che esiste una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla posizione previdenziale già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico", soglia minima non intaccabile dal legislatore.



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