dr. Vincenzo Pisapia - L'articolo 30 della Costituzione, gli articoli 147 e 148 del codice civile, alcune leggi ed alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la n. 8227 del 2009, prevedono a carico dei genitori l'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non auto sufficienti economicamente; infatti, il citato art. 30 così recita: 

""E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.""

Principio sacrosanto, specialmente in tempo di crisi economica - come l'attuale - che produce un'alta percentuale di disoccupazione giovanile. 

In relazione a tanto, sorgono spontanee le domande: l'obbligo di mantenimento, in caso di premorienza dei due genitori che hanno versato contributi previdenziali per circa ottanta anni, non si trasferisce allo Stato? Perché la vigente normativa afferente la pensione non prevede tra i beneficiari della reversibilità della pensione anche gli orfani maggiorenni non auto sufficienti economicamente ?   Come e con quale legge vengono assolti i compiti dei genitori  deceduti ?  

La disciplina attuale ha infatti molti limiti nel senso che riconosce la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni con non più  di 26 anni solo se sono studenti e non svolgono attività lavorativa. Possono percepirla senza limiti di età solo i figli inabili al lavoro che erano a carico del genitore al momento della sua morte.

In sostanza uno studente che ha più di 26 anni non avrà alcun diritto alla reversibilità.

dr. Vincenzo Pisapia -


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