Con la sentenza 19114 del 6 novembre 2012, la Corte di cassazione ha affermato la legittimità dell'addebito della separazione al coniuge che ha una relazione extraconiugale di natura omosessuale testimoniata dai familiari del consorte tradito. Insomma, per la prima sezione civile la violazione degli obblighi di fedeltà e assistenza nei confronti del partner, che ha portato alla separazione della coppia per il fallimento del rapporto matrimoniale determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dell'uomo, giustificano l'addebito, in questo caso, al marito. A tali comportamenti è stata attribuita «efficacia casuale determinante dell'intollerabilità della convivenza dopo le sue scelte» che, oggettivamente, non potevano dare ancora base a un “vero” rapporto di coppia. Inoltre, Piazza Cavour ha considerato sufficienti e lecite le dichiarazioni riportate dai parenti della moglie. Per questo motivo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile condannando l'uomo a rimborsare alla moglie le spese del giudizio di cassazione.
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