La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19114 del 6 novembre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex marito avverso la sentenza con i giudici di merito gli avevano addebitato la separazione in ragione della violazione degli obblighi di fedeltà.

In realtà la Corte nella motivazione afferma che non risultano essere stati riassunti i fatti controversi in relazione ai quali si assume viziata la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale "il fallimento del rapporto matrimoniale era stato determinato dai comportamenti incompatibili con i doveri coniugali posti in essere dal marito, ai quali andava senz'altro attribuita efficacia causale determinante della intollerabilità della convivenza, atteso che la moglie, in seguito alle scelte operate dal marito, non aveva legittimamente ritenuto possibile che il rapporto coniugale proseguisse.

In particolare dovevano ritenersi provate le circostanza addotte dalla moglie a sostegno della domanda di separazione con addebito al marito ed in particolare che quest'ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di natura omosessuale".

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