La Cassazione ribadisce che la sola violazione dei doveri coniugali non è sufficiente se non è questa ad aver determinato la rottura del legame

di Valeria Zeppilli - L'addebito della separazione non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri coniugali, ma è necessario che questa abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi di coppia.

La Corte di cassazione è tornata a ribadirlo con la sentenza numero 12392/2017 (qui sotto allegata), così rigettando le richieste avanzate da un uomo nei confronti della moglie, accusata di tradimento.

La crisi di coppia deve derivare dal tradimento

Per i giudici, infatti, è fondamentale accertare che la crisi del rapporto coniugale sia riconducibile alla relazione adulterina di uno dei coniugi e che, quindi, sia questa la ragione che ha reso intollerabile la convivenza.

Nel caso di specie, invece, il giudice del merito, nella pronuncia impugnata, non aveva fatto alcun riferimento all'adulterio né, in sede di ricorso, l'uomo aveva indicato se e in quale atto processuale lo stesso era stato accertato.

Nel corso del giudizio, piuttosto, era mancata la prova della rilevanza causale della condotta della donna nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre era emerso che tale situazione dovesse essere imputata al progressivo aggravarsi delle rigidità caratteriali sia del marito che della moglie. La scelta di quest'ultima di abbandonare il tetto coniugale, insomma, era stata solo l'effetto della rottura del rapporto, tanto da non giustificare l'addebito della separazione.

Leggi anche: "Tradimento: niente addebito se non è provato l'inizio della relazione clandestina"

Corte di cassazione testo sentenza numero 12392/2017
Valeria Zeppilli

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