La Corte di Cassazione, con sentenza 7 settembre 2012, n. 14998, respinge il ricorso di un lavoratore licenziato per aver corretto il certificato di malattia al fine di prolungare i giorni di riposo. Il lavoratore si era assentato dal lavoro per malattia, facendo pervenire al datore di lavoro una copia dell'autorizzazione-impegnativa inviata all'INPS. L'azienda, richiesta la copia all'INPS, aveva accertato che i dati riportati in quest'ultima non erano corretti. Infatti, i giorni di malattia previsti nella copia dell'Ente di previdenza erano di meno di quelli previsti nella copia che il lavoratore aveva fatto pervenire alla società. La società aveva licenziato il lavoratore. Il lavoratore, davanti alla Corte d'Appello, aveva eccepito che il licenziamento era illegittimo in quanto la società non aveva tenuto conto della lettera da lui inviata successivamente che specificava che la AUSL aveva commesso un errore di compilazione. Di conseguenza il dipendente chiedeva il reintegro nel posto di lavoro ed il risarcimento danni. Già la Corte territoriale aveva rilevato l'incongruenza della tesi del lavoratore in quanto la copia presentata alla società presentava un'abrasione e che il certificato rettificativo era stato rilasciato da un medico diverso da quello che aveva compilato il primo certificato. La Cassazione ribadisce il comportamento fraudolento del lavoratore e rigetta il ricorso.
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