In materia di spese condominiali, con sentenza n. 28644, depositata il 23 dicembre 2011, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso se non cìè stata prima l'approvazione della spesa da parte dell'assemblea. Infatti, se è vero che il decreto può essere richiesto per il pagamento dei contributi condominiali anche in mancanza dell'approvazione dello stato di ripartizione approvato - necessario per la clausola di immediata esecutività del decreto - la prova scritta di cui all'art. 633 cod. proc. civ. è costituita comunque dal documento da cui risulti l'approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta in sentenza
, due soggetti si opponevano al decreto con cui il giudice di pace di Napoli aveva loro ingiunto di pagare in favore di un condominio un importo a titolo di conguaglio per lavori di ristrutturazione eseguito al fabbricato condominiale. I due si opponevano al decreto deducendo l'assenza di una delibera assembleare di approvazione delle somme in oggetto. Il condominio
contestava la domanda e il Giudice di Pace rigettava l'opposizione. La decisione era poi confermata dal Tribunale di Napoli che respingeva l'appello proposto dagli opponenti. Su ricorso per cassazione proposto dai due soggetti, la Corte, ha ribaldato il doppio verdetto spiegando che il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso prima dell'approvazione della spesa da parte dell'assemblea.
Consulta testo sentenza n. 28644/2011

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