Il direttore dei lavori, in caso di appalto privato, non è responsabile degli infortuni che si verificano nel cantiere se ha espresso il suo dissenso alla prosecuzione dei lavori per la mancanza delle condizioni di sicurezza. È quanto deciso dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 19126/2011) in tema di appalti privati. Nel giudizio di merito la corte d'appello aveva ritenuto sussistere una corresponsabilità del direttore dei lavori per l'infortunio che si era verificato durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e demolizione di un fabbricato. Il caso era finito in cassazione dove gli Ermellini hanno fatto notare che nella fattispecie "nessuna condotta men che prudente e men che diligente, difatti, poteva essere legittimamente ascritta al direttore dei lavori". Del resto il direttore dei lavori nell'ambito del contratto
di appalto privato non aveva alcun potere di ordinare la sospensione dei lavori, potendo egli "soltanto manifestare il suo dissenso alla prosecuzione astenendosi dal continuare a dirigerli". Ricostruendo l'accaduto la Corte evidenzia che il direttore dei lavori "aveva segnalato l'inesistenza delle necessarie condizioni per la prosecuzione dell'opera". Nella sua comunicazione aveva dato peraltro una puntuale e analitica specificazione delle violazioni di legge in materia di sicurezza e organizzazione del lavoro compiute e a compiersi, e con contestuale invito alla committenza ad attivarsi urgentemente per un incontro. La manifestazione del suo esplicito dissenso con avviso al committente dell'opera "integra, completa ed esaurisce l'orbita degli incombenti facenti capo" al direttore dei lavori ed esclude quindi la sua responsabilità.
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