Il danno morale si può liquidare soltanto in base a criteri equitativi. Lo ha stabilito la Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2003, n. 9626, con la conseguenza che "il giudice del merito, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento". Nel motivare tale liquidazione, quindi, "è sufficiente che si dimostri di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo".
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