Anche se non c'è urgenza, il medico non può lasciare i pazienti con l'infermiere. In caso contrario, si pone una ipotesi di interruzione di pubblico servizio. È questo il principio di diritto contenuto in una recente sentenza della Suprema Corte con cui è stato rigettato il ricorso di un medico, condannato per interruzione di pubblico servizio, di cui all'art. 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità). Nel caso di specie, dalla sentenza di legittimità si apprende che un medico, data non la non gravità delle patologie riscontrate nei pazienti, si allontanava dall'ambulatorio, lasciando i pazienti con gli infermieri. Dopo una prima imputazione per omissione di atti di ufficio, il medico è stato poi condannato per il reato previsto dall'art. 340 c.p. La Corte, rigettando il ricorso del medico, ha in proposito stabilito che la mancanza di urgenza non esclude la responsabilità (di cui all'art. 340, c.p.) del medico che si assenta dall'ambulatorio, lasciando i pazienti con gi infermieri. Tale circostanza ha impedito ai pazienti di rinunciare alla prestazione medica loro garantita.
È questo il principio di diritto contenuto in una recente sentenza 2011 della Cassazione
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