Leasing auto, risarcimento se il rinnovo viene negato
Redazione |

Leasing auto, risarcimento se il rinnovo viene negato

La Cassazione chiarisce quando la finanziaria può risarcire il cliente se prospetta il rinnovo del leasing auto e poi non conclude l’accordo

La finanziaria che lascia intendere che il rinnovo di un leasing auto sia stato approvato, ma successivamente non conclude l’operazione senza fornire adeguate spiegazioni, può essere chiamata a risarcire il cliente per responsabilità precontrattuale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27032/2026, precisando che la scadenza del contratto originario non esclude automaticamente la responsabilità per il comportamento tenuto durante le trattative successive.

Il caso: rinnovo annunciato e auto richiesta dopo due anni

La controversia riguardava un professionista che, alla scadenza del leasing di una Mercedes C200, aveva scelto di proseguire il rapporto attraverso un nuovo finanziamento.

Dopo aver ricevuto la documentazione, la società finanziaria aveva comunicato l’esito positivo dell’operazione e trasmesso i moduli per il nuovo contratto. Nonostante ulteriori richieste di documenti, tuttavia, l’accordo non era stato perfezionato. Dopo circa due anni, la società aveva chiesto la restituzione del veicolo.

Il cliente aveva quindi agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva respinto le richieste, escludendo sia l’inadempimento sia la responsabilità precontrattuale.

La Cassazione distingue tra contratto e trattative

La Suprema Corte ha ritenuto necessario chiarire un aspetto centrale: la domanda di risoluzione per inadempimento e quella di risarcimento per responsabilità precontrattuale riguardano presupposti differenti.

La risoluzione richiede un contratto perfezionato ed efficace, oltre alla violazione delle obbligazioni che ne derivano. La responsabilità precontrattuale, invece, può configurarsi quando una parte viola i doveri di correttezza e buona fede durante le trattative, anche se il nuovo accordo non viene concluso.

Per questo motivo, il fatto che il precedente leasing fosse scaduto non era sufficiente, da solo, a escludere ogni possibile responsabilità della finanziaria.

Il principio della buona fede nelle trattative

Il giudice del rinvio dovrà verificare se il comportamento della società abbia generato nel cliente un affidamento concreto e qualificato sulla conclusione del nuovo contratto.

La valutazione dovrà considerare l’avvio della procedura di rinnovo, la documentazione ricevuta, l’invio della modulistica e la comunicazione dell’esito positivo dell’operazione, insieme alle successive ragioni della mancata stipula.

Se emergerà che la condotta della finanziaria ha alimentato un affidamento ragionevole, poi disatteso senza una giustificazione adeguata, potrà essere riconosciuta la responsabilità precontrattuale ai sensi dell’articolo 1337 del Codice civile.

Quando il cliente può ottenere il risarcimento

L’ordinanza n. 27032/2026 ribadisce che la mancata conclusione di un contratto non comporta automaticamente un obbligo risarcitorio. Occorre accertare se, durante le trattative, siano stati violati i doveri di buona fede e correttezza.

La decisione rimette al giudice competente il compito di svolgere questa verifica, distinguendo l’eventuale inadempimento di un contratto già concluso dalla responsabilità derivante dal comportamento tenuto nella fase preparatoria del nuovo accordo.



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