Nei limiti dell'interesse negativo, sono coperte tutte le conseguenze connesse alla violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede
di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza numero 4718/2016 (qui sotto allegata), la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la responsabilità precontrattuale di cui all'articolo 1337 del codice civile (per approfondire, leggi: "La responsabilità precontrattuale") si estende anche ai danni connessi al pregiudizio economico da lucro cessante, che può derivare dalla rinuncia a stipulare un contratto.

A tal proposito la Corte ha oltretutto aggiunto che non importa che tale contratto abbia un contenuto diverso rispetto a quello con riferimento al quale erano state condotte le trattative: se il comportamento della controparte ne ostacola la conclusione quando dalle trattative è derivato un ragionevole affidamento circa il loro esito positivo il danno va risarcito.

Nel caso di specie, ad essere impugnata (con ricorso incidentale) era una sentenza che non aveva riconosciuto il danno commisurato ai canoni di locazione che una delle due parti avrebbe potuto ricevere da terzi se la trattativa per la compravendita dell'immobile non fosse stata avviata.

Per la Cassazione, erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che il pregiudizio da ristorare deve essere omogeneo a quello effettivamente sofferto e riferito, ovverosia la perdita di un'occasione di vendita.

Così facendo, infatti, il giudice distrettuale non ha tenuto conto del fatto che la responsabilità precontrattuale copre, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze che derivino direttamente dalla violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, in forza di quanto previsto dagli articoli 1223 e 2056 del codice civile.

Di conseguenza, tale responsabilità si estende, nei limiti sopra visti, anche al danno per il pregiudizio economico che sia derivato dalla rinuncia a stipulare un contratto, anche se di contenuto diverso rispetto a quello con riferimento al quale si erano svolte le trattative.

La parola in merito torna quindi al giudice del rinvio.


Corte di cassazione testo sentenza numero 4718/2016
Valeria Zeppilli

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