- 1) Il nodo procedurale
- 1.1) Analisi normativa comparata: Il requisito della propedeuticità
- 1.2) Significato logico, tecnico e precauzionale della Propedeuticità
- 2) Le Circolari MIT e l'Interpretazione Abrogans
- 2.1) Perché un'interpretazione Abrogans appare illegittima
- 2.2) La gerarchia delle Fonti e i doveri del pubblico impiegato
- 3) Il comportamento dell'impiegato della Motorizzazione
- 3.1) Prospettiva e risoluzione del caso della patente extracomunitaria.
- 3.2) Conclusione Operativa
- 4) Il valore giuridico della reiterazione del testo da parte del Legislatore
- 4.1) Nel caso specifico dell'art. 125 CdS:
- 4.2) La reiterazione storica anche in ambito UE: dalla Direttiva 91/439/CEE alla Direttiva 2006/126/CE
- 4.3) Le modifiche successive e la Direttiva (UE) 2025/2205
- 4.4) Perché la Direttiva (UE) 2025/2205 delegittima la prassi del MIT
- Conclusioni
1) Il nodo procedurale
Se l'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) applicasse la prassi descritta dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in apparenza, si dovrebbe riconoscere d'ufficio la categoria DE sulla nuova patente italiana di conversione. Tuttavia, ciò crea un cortocircuito giuridico: la DE verrebbe assegnata senza che il soggetto l'abbia mai conseguita e posseduta all'estero e senza rispettare l'ordine di propedeuticità esplicitamente previsto dal testo della legge italiana.
1.1) Analisi normativa comparata: Il requisito della propedeuticità
L'articolo 125, comma 2, lettera b) CdS stabilisce:
“La patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D.”
Questa formulazione recepisce pedissequamente l'articolo 9, comma 2, lettera b) della Direttiva (UE) 2025/2205 (che a sua volta mantiene immutato il testo del precedente art. 6, comma 2 lett. b) della Direttiva UE 2006/126/CE). Un'analisi della sintassi della Direttiva, riferita allo specifico momento del rilascio, rivela il valore vincolante dell'avverbio di tempo “già” che inserisce inequivocabilmente una condizione cronologico-sequenziale antecedente.
Infatti, non può esistere una patente rilasciata esclusivamente per la categoria CE, giacché tale categoria presuppone il preventivo possesso di una patente valida per le categoria C (e a monte della B). Appare in tal modo evidente che il legislatore, con il riferimento al rilascio della CE, volesse riferirsi inequivocabilmente al momento esatto del superamento dell’esame di guida all’esito del quale la patente viene integrata con il rilascio, anche, della categoria CE.
Perciò, se all'atto dell'esame e del superamento della prova per la categoria CE il candidato non fosse già titolare della categoria D, la presunzione di idoneità per la DE non si perfezionerebbe. Pretendere di “riattivare” o “valorizzare” d'ufficio un automatismo a distanza di tempo, quando la categoria D viene conseguita solo successivamente alla CE, significa ignorare la collocazione temporale prescritta dalla legge ordinaria e sostituire alla sequenza cronologico-propedeutica un'inesistente finzione di equipollenza retroattiva.
Inoltre, in via di interpretazione sistematica interna, il fatto che il Legislatore, tramite l’utilizzo dell’avverbio “già”, volesse imporre una specifica propedeuticità cronologica ed il fatto che a mezzo del concetto di “rilascio” si volesse indicare il momento esatto del superamento dell’esame,è dimostrato in modo inconfutabile dall'analisi del comma 1 dell'art. 125 CdS, il quale trascrive fedelmente il medesimo testo del comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva (UE) 2025/2205. Il suddetto comma 1 mostra infatti la medesima struttura sintattica del successivo comma 2, lett. b), recitando testualmente:
“Le patenti di guida delle categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B.”
Difatti, non vi è dubbio alcuno che il possesso della categoria B debba precedere l’esame di guida per le patenti superiori che è possibile conseguire solo previo superamento di esami di guida e mai per soli titoli o automatismi.
Se l'ordinamento esige pacificamente che la categoria B sia preesistente rispetto all'esame delle patenti superiori, la medesima regola ermeneutica deve valere, per identità di ratio e di formulazione letterale, anche per il rapporto tra la categoria D e la CE ai fini dell'estensione DE. Pretendere di slacciare questo legame cronologico-propedeutico a mezzo di circolare significa violare la coerenza interna dell'art. 125 CdS e stravolgere l'intero sistema dogmatico delle abilitazioni di guida.
A mente delle suddette considerazioni, anche ipotizzando per assurdo l’assenza dell’avverbio temporale “già”, l’esplicito riferimento normativo al momento esatto del rilascio della patente CE, ovvero il relativo esame di guida, rende impossibile la valorizzazione della patente DE in assenza della patente D. Per rendere possibile tale attribuzione postuma della categoria DE, seguendo l’interpretazione sistematica, la norma avrebbe dovuto invece presentare una ipotetica formula aggiuntiva simile alla seguente:
“La patente rilasciata per la categoria D è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria CE.”
1.2) Significato logico, tecnico e precauzionale della Propedeuticità
L'imposizione di un ordine di conseguimento delle abilitazioni che prescriveil possesso della categoria D prima della CE, al fine di estendere la validità anche alla categoria DE, risponde a una presunzione legislativa precauzionale ben precisa:
A. La logica precauzionale (D precedente a CE)
- La guida di veicoli dedicati al trasporto di persone (categoria D) richiede la massima prudenza e responsabilità nei confronti dei terzi trasportati.
- Se un conducente che possiede l’esperienza e la sensibilità del trasporto persone (D) consegue successivamente la patente per i rimorchi pesanti (CE), dimostra di poter applicare, in prospettiva, le complesse dinamiche di traino (aggancio/sgancio, ingombro di sterzata, retromarcia articolata e alterazione della stabilità dinamica del veicolo) anche nell'ottica di sicurezza del trasporto passeggeri.
- Si tratta con ogni evidenza di una presunzione di competenza ed esperienza del tutto realistica in base al quodplerumqueaccidit. Infatti è assolutamente probabile che la maggior parte di coloro che abbiano sopportato i costi e le difficoltà pratiche per il conseguimento della categoria D ne facciano poi un utilizzo professionale e quindi effettivo.
- In questo specifico percorso, la legge presumequindi che il conducente maturi la destrezza necessaria per condurre un pullman o autobus con rimorchio pesante (DE) senza bisogno di sostenere un ulteriore esame pratico.
B. L'inapplicabilità del percorso inverso (CE precede D)
- Chi consegue la categoria CE apprende la tecnica del rimorchio pesante unicamente su veicoli merci senza presunzione di adeguata pregressa esperienza per il trasporto persone.
- Se successivamente conseguisse la patente D, acquisirebbe l'abilitazione teorico-pratica sull'autobus rigido, ma senza aver mai unito le due esperienze.
- Presumere l'equivalenza automatica alla DE per chi intraprenda quest’ultimo percorso, inverso rispetto a quello prescritto dalla legge, esclude la necessità di pregressa esperienza con i passeggeri e della valutazione di sicurezza sulla guida diun mezzo articolato in tale specifico ambito. La norma, con l'uso dell'avverbio “già”, ha inteso tutelare l'ordinamento da questa mancanza di esperienza contestuale.
La rigidità della formulazione temporale, come visto ancorata al momento esatto del rilascio e dell'esame pratico per la CE, non costituisce quindi un mero formalismo procedurale. Al contrario, essa rappresenta il presidio procedurale mediante il quale l'ordinamento garantisce la sostanza tecnica della sicurezza stradale: solo all'atto dell'esame CE, infatti, è possibile verificare la contestuale maturità e la sintesi delle competenze necessarie per la guida dei veicoli di categoria DE.
Questi argomenti dovrebbero perciò essere tenuti in considerazione dall’esaminatore in sede d’esame di un candidato alla categoria CE già dotato di patente D che per l’effetto, dovrà essere valutato anche nell’ottica delle profonde difformità dinamiche di traino intercorrenti tra un veicolo merci e un pullman o autobus. Infatti, la conformazione del telaio e delle sospensioni, la presenza di uno sbalzo posteriore accentuato, il baricentro variabile e l'inerzia specifica del trasporto passeggeri rendono la risposta dell'autobus all'aggancio di un rimorchio pesante (DE) sostanzialmente diversa e ben più complessa rispetto a quella di un autocarro (CE), richiedendo una sensibilità di guida e una gestione delle forze di torsione del tutto peculiari che non possono essere presunte né maturate su un autobus rigido.
Se invece la categoria D viene richiesta solo dopo la CE, l'esaminatore non ha alcuno strumento per valutare le dinamiche di traino (che non sono oggetto della prova D) non potendosi basare neppure sulla presunzione di pregressa esperienza pratica nel trasporto passeggeri, rendendo l'attribuzione della DE un'illegittima finzione priva di qualsiasi riscontro pratico d'esame.
2) Le Circolari MIT e l'Interpretazione Abrogans
Le circolari del MIT stabiliscono che l'ordine di conseguimento delle patenti sia irrilevante: per il Ministero, l'importante è la contemporaneità dei requisiti. Se un soggetto possiede sia la CE sia la D, gli viene riconosciuta d'ufficio la DE (cfr. Circ. prot. n. 27253 del 2 dicembre 2014).
Dal punto di vista operativo viene pertanto raccomandato agli Uffici di “valorizzare” la patente DE a seguito dell’esame sia nel caso del rispetto della suddetta propedeuticità imposta dalla legge e sia in caso contrario, ovvero nel caso di conseguimento della patente D solo dopo aver già conseguito la CE (cfr. Avviso n. 27 del 17/11/2022, prot. RU36053).
La logica sottesa alla posizione assunta dal Ministero appare essere la considerazione che l'esame pratico di aggancio e manovra del rimorchio per la CE e per la DE sia identico. L’amministrazione tende quindi a privilegiare l'effetto utile di evitare la duplicazione di un esame di guida con rimorchio a un conducente che ha già dimostrato di saper guidare autobus e rimorchi pesanti.
2.1) Perché un'interpretazione Abrogans appare illegittima
- Svuotamento semantico. L'interpretazione del MIT annulla il valore della parola “già”, operando un'abrogazione per via amministrativa di una tralatizia e reiterata condizione stabilita da una legge ordinaria dello Stato (art. 125 CdS) e da una Direttiva UE.
- Apparente inesistenza di un atto interpretativo UE.Non risulta che leIstituzioni UE abbiano mai pubblicato alcuna delibera o rettifica normativo-ufficiale che dichiari l'avverbio “già”superato. La prassi ministeriale appare quindi basata unicamente su intese prive di forza di legge.
- Violazione dei canoni ermeneutici sulle presunzioni legali ed eccezionali. L'estensione d'ufficio di una categoria di patente (DE) in assenza di uno specifico esame pratico costituisce un'eccezione al principio generale dell'accertamento di idoneità, fondata su una precisa presunzione di competenza tipizzata dal legislatore. Secondo i principi generali dell'ordinamento (art. 14 Preleggi) e della giurisprudenza unionale, le norme che derogano all'obbligo di esame o che introducono automatismi abilitativi devono essere oggetto di stretta interpretazione e applicate in rigorosa concordanza con il dato letterale. Non è consentito alla pubblica amministrazione allargare maglie presuntive create dal legislatore, ignorando i vincoli temporali e propedeutici da questo espressamente posti.
2.2) La gerarchia delle Fonti e i doveri del pubblico impiegato
Occorre dunque effettuare una ricognizione delle fonti normative su cui si basa la questione in oggetto:
1. Fonti primarie:
- Codice della Strada (d.lgs. 285/1992, art. 125);
- Direttiva (UE) 2025/2205 (nota come 4ª Direttiva Patenti).
2. Fonti secondarie, atti interni:
- Circolare MIT n. 27253 del 2 dicembre 2014;
- Avviso MIT n. 27 del 17/11/2022, prot. RU36053.
In virtù della gerarchia delle fonti del diritto (art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, c.d. Preleggi) e del Principio di legalità (Art. 97 Cost.), una circolare ministeriale ha mero valore di indirizzo interno e non può né derogare né abrogare una legge ordinaria dello Stato.
La Giurisprudenza ha infatti costantemente confermato la necessità per la P.A. di conformarsi al dettato della legge con prevalenza su circolari o prassi interne (ex multis Cassazione Civile, Sez. Un., n. 23031/2007).
3) Il comportamento dell'impiegato della Motorizzazione
L’eventuale impiegato della Motorizzazione a cui fosse richiesto di attribuire la categoria DE ad un utente che non abbiarispettato la propedeuticità prevista dal comma 2, lett. b) dell’art. 125 CdS, si trova dunque di fronte a molteplici ordini di criticità:
- Dovere di riserva e rimostranza (art. 17 D.P.R. 3/1957). Il funzionario pubblico che riceve l'ordine o la disposizione di applicare una circolare manifestamente contraria al testo dell'art. 125 cds ha il dovere di muovere rimostranza motivata.
- Responsabilità penale (art. 479 c.p., falso ideologico).L'apposizione della categoria DE sulla patente italiana, in assenza della propedeuticità prevista dall’art. 125 CdS,attesterebbe un fatto non corrispondente al vero. Il cittadino, infatti, non ha mai sostenuto né superato alcun esame pratico per la categoria DE (né all'estero né in Italia) in pari data all’esame per la D. Attestare in un atto pubblico la validità e il possesso di un'abilitazione mai conseguita sul campo (basandosi su una mera finzione di equipollenza introdotta da una circolare) espone il funzionario alla contestazione di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.).
- Responsabilità erariale e disciplinare. L'impiegato non può invocare la conformità alla circolare come esimente automatica dinanzi al giudice, valendo il principio per cui la legge prevale sempre sulla disposizione interna.
- Eventuale responsabilità nel caso di ipotetici sinistri stradali gravi. Ad esempio, meramente esplicativo e non esaustivo, nel caso di incidente causato dall’autista del complesso autobus e rimorchio pesante, con danni a cose e persone, il rilascio di esplicita patente DE si potrebbeconfigurare come una“conditio sine qua non” giacché, l’autista o il relativo datore di lavoro, potrebbero rivendicare un legittimo affidamento nella legittimità dell’adibizione alla specifica ed occasionale mansione, evitando alla radice, in assenza del titolo, la presenza stessa dell'autista alla guida di quel complesso (se non nel caso di palese guida senza patente) ed un susseguente loro scarico di responsabilità.
- Rischi per la sicurezza pubblica e condotta agevolata da titolo indebito. Si evidenzia infine che un complesso veicolare composto da un autobus con rimorchio pesante costituisce una risorsa ad elevato rischio potenziale (sia per i terzi trasportati e sia per la collettività indefinita) che potrebbe essere impiegata per condotte illecite, vili o di matrice eversiva/terroristica: il possesso di una patente di guida ufficialmente rilasciata e registrata consentirebbe in tali frangenti il superamento indenne dei controlli preventivi e dei posti di blocco, permettendo l’accesso indisturbato a luoghi contraddistinti da caratteristiche in grado di massimizzare il danno.
3.1) Prospettiva e risoluzione del caso della patente extracomunitaria.
Nel caso specifico della patente extracomunitaria, l'illegittimità dell'attribuzione della categoria DE in sede di conversione appare insanabile per le seguenti distinte ragioni:
- Assenza del diritto originario. All’estero il conducente non ha mai sostenuto l'esame per la categoria DE né l'ordinamento extracomunitario gli ha mai riconosciuto tale categoria sul documento di guida.
- Violazione della natura della conversione (art. 136 CdS). La conversione è un atto vincolato di mero accertamento e trasposizione di diritti pregressi maturati all'estero. Attribuire la patente DE significa compiere un atto costitutivo d'ufficio di un nuovo titolo mai esistito prima.
- Inapplicabilità della flessibilità europea. Anche se le flessibilità della “comitologia” UE fossero tollerate all'interno dell’Unione, esse non sono estendibili ai Paesi Terzi che non applicano la Direttiva(UE) 2025/2205.
- La stampa o l'attribuzione d'ufficio della categoria DE sulla patente italiana emessa in conversione è un passaggio del tutto privo di copertura procedurale. Va infatti distinto il rilascio o attribuzione del titolo abilitativo (che in sede di conversione ex art. 136 CdS è un atto vincolato, nel caso ipotizzato, alle sole categorie C, CE e D presenti sulla patente estera originaria) dalla mera validità o estensione opelegis prevista dall'art. 125, comma 2, lett. b) CdS.Anche a voler seguire l'interpretazione estensiva delle circolari ministeriali (secondo cui la compresenza delle categorie D e CE renderebbe la patente valida per la DE a prescindere dall'ordine cronologico di conseguimento) tale presunta equivalenza opererebbe in via puramente automatica al momento della guida, senza richiedere né giustificare alcuna annotazione o attribuzione espressa della categoria DE sulla patente stampata dall'UMC. Pertanto, l'Ufficio della Motorizzazione Civile esce dall'imbarazzo applicativo e agisce in modo inattaccabile limitandosi a riportare sulla patente italiana le sole categorie C, CE e D effettivamente maturate all’estero ed esibite dal richiedente.
- Incongruenza informatica del Centro Elaborazione Dati (CED) ed eterogeneità dei titoli. Qualora il CED ritenesse davvero necessaria e legittima l’attribuzione della categoria DE in assenza della propedeuticità temporale di legge, dovrebbe trasporre tale principio in un automatismo informatico di sistema. Al contrario, la prassi di raccomandare agli operatori ed esaminatori di “valorizzare” con intervento manuale la categoria DE (a fronte di una norma di legge che prevede la sola estensione di validità opelegis) crea un’inevitabile ed irrazionale eterogeneità formale delle patenti.Infatti, nelle successive operazioni di mero rinnovo di validità o di duplicato del documento, il sistema informatico non attribuirebbe automaticamente la categoria DE in assenza di una sua originaria ed autonoma maturazione o valorizzazione in sede d’esame. Risulta pertanto estremamente significativo che il CED non abbia mai introdotto un tale semplicissimo ma risolutivo automatismo software.
3.2) Conclusione Operativa
In stretta applicazione della legge:
- L'UMC dovrebbe convertire unicamente le categorie C, CE e D, riportando per ciascuna le date originali di conseguimento nel paese extracomunitario di origine.
- La categoria DE non dovrebbe essere rilasciata, in quanto priva di corrispondenza sia sulla patente originaria estera (ex art. 136 CdS) sia dei requisiti di propedeuticità temporale prescritti dall'art. 125, comma 2, lett. b) del Codice della Strada italiano.
- Natura opelegis dell'estensione di validità: Il testo della norma primaria, a prescindere dall'interpretazione che si intenda accogliere sul rispetto della propedeuticità, contempla unicamente un'estensione di validità opelegis alla categoria DE e non attribuisce alla P.A. alcun potere o dovere di valorizzazione o annotazione esplicita del titolo sul documento di guida.
- Qualora il conducente si mettesse alla guida di un complesso di veicoli di categoria DE facendo affidamento sulla circolare, l'eventuale nodo interpretativo sulla mancanza del requisito di propedeuticità ex art. 125 CdS non riguarderà la regolarità dell'atto di emissione della patente da parte dell’UMC, ma emergerà in sede di accertamento delle Forze dell’Ordinee di successivo contenzioso sanzionatorio.
Per ottenere con certezza ed espressamente la categoria DE, l'interessato dovrebbe perciò sostenere la specifica prova pratica d'esame in Italia.
4) Il valore giuridico della reiterazione del testo da parte del Legislatore
A rafforzamento della suddetta interpretazione si evidenzia che, nel momento in cui ilLegislatore interviene su un testo di legge complesso per aggiornarlo, si compie un'opera di riesame complessivo delle norme vigenti.
4.1) Nel caso specifico dell'art. 125 CdS:
- Il legislatore è intervenuto di recenteproprio sul testo dell'articolo 125 CdS (introducendo, ad esempio, le nuove disposizioni sui codici unionali e sulle restrizioni per l'alcolock ex commi 3 ter e 3 quater).
- Contestualmente a questa revisione, nonostante l’esistenza delle suddette note criticità applicative, il Parlamento ha deliberatamente lasciato intatta e immutata la lettera dell'art. 125, comma 2, lett. b) CdS, confermando pedissequamente la precedente formulazione, ovvero:
“La patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D.”
Nel diritto pubblico e costituzionale, quando una norma primaria viene rivista senza che una sua disposizione specifica sia modificata, si verificano tre precisi effetti giuridici:
A. Il fenomeno della “convalida e novazione” del precetto
Il legislatore, potendo modificare o allineare la norma alle prassi amministrative emerse nel tempo, ad esempio togliendo la parola “già” o sostituendola con “anche” oppure riferendosi al mero possesso e non al preciso e specifico momento del rilascio (es. “chi possieda sia la patente CE e sia la D ha diritto alla categoria DE”), ha scelto di non farlo:
- Questa scelta non è un'omissione casuale, ma una formale riconferma della volontà legislativa (menslegis).
- Il Parlamento ha riaffermato che il requisito di accesso al diritto d'estensione automatica rimane subordinato alla propedeuticità temporale che prescrive l’abilitazione D come precedente a quella CE al fine di conseguire la validità dellacategoria DE senza esame.
B. Il superamento definitivo delle circolari retroattive
Una circolare ministeriale è emessa per interpretare un testo legislativo nel suo momento d'origine. Se successivamente il legislatore rinnova e conferma il testo di legge inalterato, la norma di legge riconsolidata “sovrascrive” qualsiasi prassi amministrativa difforme che si fosse formata in precedenza.
Le vecchie circolari del MIT del 2014 e del 2022 che pretendevano di disapplicare l'avverbio “già” diventano pertanto obsolete e palesemente illegittime, in quanto si pongono in diretto contrasto con un testo di legge appena ribadito e confermato dal Parlamento.
C. La cancellazione dell'argomento della “incuria del legislatore”
L'amministrazione difficilmente può ancora giustificare la propria prassi sostenendo che il testo dell'art. 125 CdS contenesse un “refuso storico” non ancora corretto dal Parlamento. Avendo il
legislatore rivisto di recente la materia delle patenti e dell'art. 125 CdS senza toccare il comma 2, ha esplicitamente rigettato l'interpretazione estensiva del MIT.
Alla luce di questa ulteriore conferma legislativa, l'operato dell'Ufficio della Motorizzazione Civile che applicasse ancora le vecchie circolari in fase di conversione della patente non UE risulterebbe irrimediabilmente compromesso:
- Inapplicabilità della norma d'estensione. Per il titolare della patente extracomunitaria che presenti una sequenza di conseguimento della categoriaCE che precede la D, la riconfermata validità dell'art. 125, comma 2, lett. b) CdS impedisce di maturare il diritto alla DE in Italia.
- Incompetenza della circolare ad abrogare la legge nuova. Il funzionario della Motorizzazione che attribuisse la categoria DE applicando una circolare precedente alla riconferma della legge violerebbe un testo legislativo deliberatamente ribadito dal Parlamento italiano.
4.2) La reiterazione storica anche in ambito UE: dalla Direttiva 91/439/CEE alla Direttiva 2006/126/CE
La storia legislativa della Direttiva Patenti a livello dell'Unione Europea (UE) rivela come la norma italiana sia pedissequamente collegata alla posizione assunta dal legislatore comunitario,il quale ultimo, ha riaffermato l'avverbio “già” sia durante i passaggi storici di rifusione, sia nelle modifiche e proposte più recenti.
Il principio di propedeuticità non nasce infatti nel 2006, ma era già presente nella precedente disciplina europea:
- Il testo del 1991 (Direttiva 91/439/CEE). L'Articolo 5, paragrafo 2, stabiliva per la prima volta l'estensione di validità della categoria CE alla DE subordinandola al fatto che il titolare fosse “già autorizzato a guidare i veicoli della categoria D”.
- La rifusione del 2006 (Direttiva 2006/126/CE). Nel 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno integralmente abrogato e riscritto la direttiva sulle patenti. In sede di ridiscussione del testo (Art. 6, par. 2, lett. b), le istituzioni unionalihanno deliberatamente confermato e reiterato la stessa identica formula grammatica e sintattica (“purché il relativo titolare sia già in possesso...”).
Se il legislatore comunitario avesse ravvisato un'anomalia o un “errore di drafting” nella prima versione del 1991, avrebbe colto l'occasione della rifusione del 2006 per eliminare l'avverbio “già” o sostituirlo con un termine indicante la mera coesistenza (es. “anche”). La mancata modifica costituisce la prima formale riconferma della norma.
Lo stesso dicasi per la fissazione dell’esatto momento temporale di riferimento. Come evidenziato in precedenza, l'uso del termine “rilasciata” definisce con chiarezza la dimensione temporale: l’estensione della validità alla categoria DE deve essere necessariamente valutata al momento dell’esame CE. Ciò rende impossibile l'attribuzione automatica della categoria DE qualora, in quello specifico momento, il soggetto non sia già titolare anche della categoria D.
4.3) Le modifiche successive e la Direttiva (UE) 2025/2205
L'aspetto più rilevante riguarda i numerosi pacchetti di aggiornamento normativo a cui la Direttiva 2006/126/CE è stata sottoposta nel corso degli anni.
La Direttiva 2006/126/CE è stata emendata più volte per adeguare l'ordinamento a nuove tecnologie, codici armonizzati ed età minime. Nessuno di questi interventi ha mai intaccato il testo dell'Art. 6 relativo al requisito della propedeuticità della categoria D rispetto alla CE al fine di maturare il diritto alla categoria DE.
Il fatto che la Proposta di revisione COM (2023) 127 si sia concretizzata infine nell’odierna Direttiva (UE) 2025/2205(nota come 4ª Direttiva Patenti, entrato in vigore a fine 2025 con termine di recepimento per gli Stati membri fissato al 26 novembre 2028). rafforza ed eleva a rango di Diritto dell'Unione formalmente adottato tutti gli argomenti della presente analisi.
Con l'adozione della Direttiva (UE) 2025/2205, si è infatti compiuto il formale iter legislativo ordinario UE (Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo).
Nel testo definitivo approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE, l'articolo relativo alle equivalenze di categoria (ex art. 6 della Dir. 2006/126/CE, ora ripubblicato nella nuova direttiva) ha mantenuto inalterata la presenza dell'avverbio “già”e del termine “rilasciata”.
Si tratta quindi della quarta riconferma ufficiale in oltre 30 anni di legislazione europea:
- 1991: Direttiva 91/439/CEE;
- 2006: Direttiva 2006/126/CE;
- 2023: Proposta di revisione COM (2023) 127;
- 2025: Direttiva (UE) 2025/2205.
4.4) Perché la Direttiva (UE) 2025/2205 delegittima la prassi del MIT
Il passaggio da “proposta” ad atto normativo definitivo e vincolante produce effetti giuridici immediati:
- Inesistenza del “refuso” o dell'omessa valutazione. Non si può più sostenere che la presenza delle parole“già”e “rilasciata” nell'art. 125 CdSfosse una svista o che l'UE si fosse dimenticata di correggere la frase. Nel corso del lungo dibattito parlamentare europeo che ha portato all'adozione della Direttiva (UE) 2025/2205, il legislatore comunitario ha apportato numerose modifiche (patente digitale, età minime, regole sui neopatentati), ma ha coscientemente e deliberatamente deciso di non toccare la clausola della propedeuticità temporale per la DE.
- Gerarchia delle fonti sovranazionali. Gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione italiana impongono la conformità dell'ordinamento italiano agli obblighi comunitari.Una circolare ministeriale interna italiana (MIT) non può quindi in alcun modo porsi in contrasto, non solo con il Codice della Strada italiano (legge ordinaria), ma neppure con una Direttiva dell'Unione Europea di ultima generazione (2025/2205).
Conclusioni
L'argomento della recente riconferma legislativa dell'art. 125 CdS,in esatta ottemperanza alla Direttiva (UE) 2025/2205, chiude il cerchio interpretativo: la legge ordinaria dello Stato si è recentemente espressa ed ha ribadito il requisito del possesso della categoria D come precedente al rilascio della categoria CE e ha privato di qualsiasi residua forza giuridica le prassi amministrative difformi del Ministero dei Trasporti.
Pertanto non si rinviene alcuna ragione giuridica che consenta di superare la specifica propedeuticità prevista dal comma 2, lett. b) dell’art. 125 CdS, tanto meno nel caso di conversione di patente extracomunitaria priva della categoria DE.
In ogni caso, prescrivendo la norma italiana ed europea una mera estensione della validità opelegise non la necessità di un aggiornamento del documento, si tratta di una mera questione di applicazione pratica della norma nelcaso di esercizio dell’attività di autotrasporto:non appare quindi sussistere alcun onere per l’UMC di aggiungere espressamente la categoria DE, non valorizzata su di una ipotetica patente extracomunitaria, sulla patente italiana emessa per conversione.
