Il condomino che ha pagato regolarmente le proprie quote non risponde automaticamente dell’intero debito del condominio. Il suo eventuale coinvolgimento ha natura sussidiaria e riguarda, nei limiti previsti, le somme riferibili ai partecipanti morosi, dopo che il creditore abbia tentato senza successo di recuperarle da questi ultimi.
Lo ha precisato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7023/2026, richiamando l’articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Necessaria la preventiva escussione
Il creditore non può avviare direttamente l’esecuzione contro il condomino in regola senza avere prima perseguito il recupero del credito nei confronti dei morosi. Non basta una semplice richiesta di pagamento o l’avvio formale di un’iniziativa: occorre dimostrare di aver svolto le attività necessarie e che il patrimonio dei debitori non consente di soddisfare, in tutto o in parte, il credito.
Nel caso esaminato, alcuni condòmini avevano contestato un precetto fondato su una sentenza di condanna del condominio, sostenendo di aver versato le proprie quote e denunciando la mancata preventiva escussione dei morosi.
Opposizione all’esecuzione
Il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione, rilevando che non era stata dimostrata l’insufficienza patrimoniale dei condòmini inadempienti. In queste condizioni, il condomino solvente può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile.
La preventiva escussione costituisce quindi un presupposto concreto per procedere contro chi è in regola, non un semplice adempimento formale.

