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Segnali stradali: stop al ricorso al Ministero

Il decreto semplificazioni abroga la disposizione del Codice della Strada che prevedeva in materia di segnaletica stradale il ricorso al Ministero


Segnaletica stradale: abrogato il ricorso al Ministero dei trasporti

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Il decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, all'art. 49 del testo coordinato, contenente le "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada.

Il comma abrogato prevedeva che: "3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito."

Alla luce di detta abrogazione, stante la mancanza di indicazioni ulteriori da parte della legge di conversione del decreto semplificazioni, chi d'ora in poi vorrà ricorrere contro i provvedimenti e le ordinanze degli enti che decidono per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, non avrà altro rimedio che il ricorso al giudice amministrativo.

Competenza in materia di segnaletica stradale

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Prima di ricordare però come funzionava il ricorso al Ministero dei Trasporti contro i provvedimenti in materia di segnaletica stradale, è opportuno analizzare il contenuto dell'intero articolo 34 del Codice della Strada.

Esso infatti, al comma 1, elenca i soggetti a cui spetta l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ossia:

I commi 2 e due bis dell'articolo prevedono inoltre che:

Come funzionava il ricorso al Ministero

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Come anticipato, il ricorso al Ministero dei Trasporti ora abrogato, era previsto nei casi in cui si voleva contestare un provvedimento dell'ente competente in materia di segnaletica. La disciplina di dettaglio del ricorso era contenuta nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, anche'esso abrogato da una disposizione dell'art. 49 del testo coordinato del decreto semplificazioni dopo la conversione ad opera della legge n. 120/2020.

Tanto per fare un esempio, pensiamo al titolare di un'attività che voleva contestare l'istituzione di un senso unico proprio nella strada antistante al suo negozio, perché lesivo dei suoi interessi e guadagni.

Il soggetto in questo caso non doveva fare altro che inoltrare il ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sia all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero che all'ente che aveva apposto il segnale stradale avendo cura di indicare nell'atto:

La proposizione del ricorso aveva l'effetto di sospendere il provvedimento impugnato a meno che, sussistendo ragioni d'urgenza, l'ente non decideva di dare esecuzione provvisoria allo stesso, con l'obbligo di comunicarla al ricorrente e all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ricevuto il ricorso l'Ispettorato svolgeva l'istruttoria e il Ministero doveva decidere entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto e, se accoglieva il ricorso, l'ente che aveva emesso il provvedimento impugnato doveva adeguarsi alla decisione dopo che il Ministero aveva provveduto alla sua comunicazione anche al soggetto ricorrente.

Data: 16/09/2020 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate