Per il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi la deroga ai limiti di velocità imposti dal C.d.S. richiede specifico provvedimento autorizzativo e la comunicazione con segnaletica stradale verticale

Diversi limiti di velocità: serve un provvedimento autorizzativo

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Un diverso limite di velocità, derogatorio rispetto alle regole ordinarie in tema di circolazione veicolare fissate dal Codice della Strada, potrà essere imposto agli automobilisti solo in presenza di un apposito provvedimento autorizzativo dell'ente proprietario della strada, a cui si accompagna la segnaletica stradale verticale che avrà l'obiettivo di comunicare l'obbligo imposto ai conducenti.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nella sentenza 164/2021 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura relativamente a un verbale di accertamento elevato per violazione dei limiti di velocità (ex art. 142, comma 8, C.d.S.).


Il magistrato onorario dà ragione all'opponente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, nella parte in cui evidenzia la mancanza di ordinanza istitutiva del limite di velocità da parte dell'Ente proprietario della strada.

Modificare i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada

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La regola generale sui limiti di velocità per le varie tipologie di strade, si legge in sentenza, è contenuta nell'art. 142, comma 1, del C.d.S. il quale prevede che, per le strade extraurbane (come nel caso di specie) il limite di velocità sia fissato in 90 Km/h.


Il comma 2 del medesimo art. 142 C.d.S., tuttavia, consente agli enti proprietari della strada di stabilire, entro i limiti massimi di cui al comma 1, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi, provvedendo anche alla relativa segnalazione, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi.


Nella strada di cui si discute sarebbe stato onere dell'ente proprietario della strada (l'ANAS) apporre un eventuale limite diverso e inferiore ai 90 km/h. Tuttavia, in presenza della specifica contestazione della controparte, parte opposta nulla ha rilevato sul punto, nona vendo assolto all'onere probatorio su di essa gravante, in virtù della natura del giudizio di opposizione (cfr. Cass., ord. n. 680/2011), circa l'istituzione di un diverso limite di velocità (nel dettaglio pari a 60 km/h).

Fattispecie complessa: provvedimento derogatorio e segnaletica orizzontale

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Il magistrato onorario richiama, inoltre, precedenti giurisprudenziali secondo cui "per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge.


Entrambi sono elementi indispensabili e ciò significa che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente sarà del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, in quanto la segnaletica stradale non costituisce una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce" (cfr. Cass. sent. 3660/2009).


D'altro canto, nonostante in tema di circolazione stradale la segnaletica contenente divieti e obblighi sia vincolante per tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza e anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento, "per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, sicché, in tale evenienza, l'obbligatorietà della prescrizione del divieto resta condizionato alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa" (cfr. Cass. sent. 3939/2016).


In conclusione, una sanzione irrogata per violazione di un obbligo imposto all'utente della strada derogatorio rispetto alle regole ordinarie, come avvenuto nel caso in esame, sarà legittima qualora, oltre alla segnaletica verticale, sussista uno specifico provvedimento autorizzativo che, nella fattispecie, non risulta documentato nonostante vi sia stata specifica contestazione da parte del ricorrente. Il predetto limite è dunque da considerarsi inesistente, con conseguente annullamento del verbale impugnato.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Guardia Sanframondi sentenza 164/2021

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