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Avvocati: i nuovi compensi per la negoziazione assistita

Lo schema di decreto firmato dal Ministro della giustizia propone l'introduzione di un'apposita tabella per la negoziazione assistita e i procedimenti di mediazione


di Valeria Zeppilli – Per gli avvocati sono in arrivo compensi certi anche per i procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione che, oggi, non sono espressamente contemplati dai parametri forensi e che, quindi, si assestano quasi sempre su valori troppo bassi.

Il Ministro della giustizia ha infatti firmato e trasmesso al Consiglio di Stato un decreto con il quale ha stabilito una nuova determinazione dei parametri professionali, a modifica del dm n. 55/2014 attualmente vigente, prevedendo anche l'introduzione di un'apposita tabella per le procedure conciliative.

I compensi per le tre fasi

In particolare, il procedimento di mediazione e la procedura di negoziazione assistita vengono suddivisi in tre fasi, per ognuna delle quali è previsto un apposito compenso: la fase della attivazione, la fase di negoziazione e la fase di conciliazione.

Nel dettaglio, per la fase dell'attivazione il compenso è pari a:

Per la fase di negoziazione il compenso è pari a:

Per la conciliazione, infine, il compenso è pari a:

Altre novità in arrivo

Tra le altre novità in arrivo, si segnalano l'apposizione di limiti alla discrezionalità dei giudici nella liquidazione dei compensi degli avvocati, con la possibilità di diminuire i valori medi delle tabelle al massimo del 50% e del 70% per l'attività istruttoria, e l'aumento del compenso unico in caso di assistenza a più soggetti, che dovrebbe divenire pari al 30% per ogni soggetto oltre il primo, fino a dieci, e pari al 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino a massimo trenta.

Il decreto si occupa, poi, della riduzione del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto nel caso in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari assistiti, la prestazione professionale nei loro confronti non comporti l'esame di questioni di diritto e di fatto specifiche e distinte, fissandola in massimo il 30%.

Infine, per la fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR o al Consiglio di Stato viene fissato un aumento di regola sino al 50% se sono proposti motivi aggiunti.

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Data: 15/12/2017 09:30:00
Autore: Valeria Zeppilli