La Cassazione ricorda che il compenso dovuto dal cliente all'avvocato tiene conto del valore della domanda, ma il giudice può modularlo se non rispecchia il valore della controversia

Compensi avvocato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 18942/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un avvocato sancendo che il compenso dovuto dal cliente per le prestazioni rese dal professionista devono tenere conto del valore della domanda, salva la possibilità per il giudice di adeguare l'importo all'attività svolta se c'è sproporzione rispetto al valore della controversia.

Un caso giudiziale che ha inizio quando un avvocato chiede la condanna del cliente a pagargli il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in favore di quest'ultimo. Il cliente si oppone e chiede il rigetto della domanda. Il Tribunale, anche se in parte, accoglie le richieste del legale perché ha dimostrato di avere svolto attività professionale in favore del convenuto in una controversia bancaria, precisando che, in assenza di accordo tra le parti, deve trovare applicazione quanto sancito dal decreto ministeriale n. 55/2014.

Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, visto che il giudizio aveva per oggetto il pagamento di somme, per il tribunale occorre fare riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice, rientrante nello scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro.

In virtù dei suddetti parametri e ai valori medi previsti per la fase di studio della pratica per l'introduzione, trattazione, istruzione e decisione della causa il tribunale liquida quindi all'avvocato la somma di 4.835,00 euro.

Il compenso dovuto dal cliente all'avvocato come si calcola?

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L'avvocato però ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, con cui fa presente che in realtà nel giudizio di cui si è occupato in materia bancaria, il suo compenso doveva essere determinato non in base alla somma riconosciuta alla parte vincitrice, ma al valore della domanda, così come sancito dall'art. 5, comma 2 del d.m n. 55/2014, rientrante nello scaglione che, da 52.001,00 arriva fino a 260.000,00 euro. Il comma 2 dell'art. 5 del dm n. 55/2014 dispone infatti che: "Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda."

Il compenso dovuto dal cliente si basa sul valore della domanda salvo eccezioni

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18942/2020 accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame da parte del Tribunale. Gli Ermellini, condividendo la tesi del ricorrente rilevano come in effetti il Tribunale abbia violato l'art. 5 comma 2 del dm n. 55/2014 visto che ha tenuto conto, ai fini del compenso dovuto dal cliente, della somma attribuita alla parte vincitrice.

Il principio fissato dall'art. 5 comma 2 primo periodo tuttavia non esclude, come si può desumere dalla seconda parte sempre del suddetto comma, che il giudice debba verificare che la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, anche in ragione della misura dell'interesse economico perseguito dal cliente.

Del resto la Cassazione ha già affermato il principio in base al quale "nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una certa facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia."

Quando il giudice deve liquidare il compenso dovuto dal cliente al suo avvocato quindi deve tenere conto dell'attività svolta dal professionista nel caso specifico, in base anche alle particolarità del caso, per verificare che il criterio che si basa sul valore della domanda risulti idoneo oppure no rispetto al valore effettivo della controversia. Può infatti accadere che il legale esageri nel quantificare la misura della pretesa azionata, rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita. Caso tipico in cui è evidente che il compenso richiesto non può considerarsi come il corretto corrispettivo della prestazione svolta.

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Foto: 123rf.com
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