Nel contenzioso previdenziale promosso nei confronti dell'Inps, quando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. riguarda congiuntamente il riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap grave, il compenso professionale dell'avvocato è soggetto a un limite minimo inderogabile.
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 969/2026, ha accolto il ricorso di un legale che aveva contestato la liquidazione delle spese operata dal Tribunale di Napoli in sede di decreto di omologa. In quel caso, per l'ATP erano stati riconosciuti compensi pari a 1.170 euro, importo ritenuto non conforme ai parametri forensi vigenti.
Secondo la Corte, la presenza di due domande proposte in via cumulativa impone di determinare il valore della controversia nello scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro. Ciò vale anche quando una delle pretese, come quella relativa allo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, ha valore indeterminabile.
Applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, e tenendo conto della riduzione del 50 per cento dei valori medi prevista per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, il compenso per l'accertamento tecnico preventivo non può comunque essere inferiore a 1.528 euro.
La pronuncia ribadisce, dunque, il carattere vincolante dei minimi tariffari nei procedimenti Inps caratterizzati da pluralità di domande.








