Rapporto di lavoro personale scolastico in part time
PART TIME PERSONALE DI RUOLO -
Entro la data del 15 marzo di ogni anno solare devono essere presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale di ruolo. La normativa di riferimento è la seguente: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. 446/97, O.M. 55/98, D.L.vo 61/2000, come modificato dal DL.vo 100/2001, Legge 133/2008.
Personale interessato alla presentazione delle domande:
a. Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
b. personale A.T.A .delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;
c. personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità, previo parere favorevole dell'amministrazione di servizio.
Instaurazione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si instaura a seguito di contratto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
(tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale); c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto). La domanda deve essere presentata, per il tramite del
Dirigente scolastico della scuola di servizio, all'Ufficio Scolastico
Provinciale (USP) nel citato termine. Dichiarazioni da riportare nella
domand: a) nome, cognome e luogo e data di nascita; b) ruolo di
appartenenza, classe di concorso e/o il tipo di posto, sede di titolarità;
c) tipologia di part-time; d) anzianità complessiva di servizio di ruolo
e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di
carriera.
Sono previste le precedenze, nell'ordine, a coloro che si trovano in una
delle seguenti situazioni: - soggetti in situazione di handicap o di
invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni
obbligatorie,da documentare con certificazione in originale o in copia
autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali; - persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di
accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, da documentare con
certificazione rilasciata dall'ASL; - familiari a carico portatori di
handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave
debilitazione psicofisica; - figli di età inferiore a quella prescritta per
la frequenza della scuola dell'obbligo; - familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani
non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro
numero; - aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio; -
esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di
competenza. A parità di condizione precede il soggetto con maggiore anzianità
di servizio. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore
età.
Formazione degli elenchi L'Amministrazione scolastica
accoglie le domande degli interessati con l'unico limite massimo commisurato al
25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i
limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
medesima. L'Ufficio Scolastico provinciale procede alla pubblicazione degli
elenchi di coloro che sono stati ammessi al regime di lavoro in part time. .
E' possibile apportare variazioni a detti elenchi in seguito
all'accoglimento di istanze finalizzate alla correzione di errori materiali
ovvero su iniziativa dello stesso Ufficio. Limiti nella concessione del part
time Non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi
delle scuole primarie e dell'infanzia nelle quali l'insegnamento debba essere
interamente svolto da un unico docente. Gli insegnanti di scuola materna con
rapporto di lavoro a tempo parziale, per quanto detto in precedenza, non possono
essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in
quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Per i docenti
dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di
concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere
funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun
insegnamento della classe di concorso stessa. Allo scopo di consentire la
maggiore fruizione possibile dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i
dirigenti scolastici provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti,
le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la
riduzione di orario. I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di
sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale
obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola. I docenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la
funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di Stato e come
componenti, a domanda, a pieno titolo. In relazione all'effettivo impegno
derivante dall'espletamento di tale incarico, eventualmente comprensivo
dell'ulteriore nomina in qualità di docente aggregato, la prestazione lavorativa
deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a
tempo pieno. Ai docenti interessati vengono corrisposti, per il periodo della
effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo
stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività
lavorativa.
Trattamento giuridico Il contratto di lavoro in part
time comporta il seguente stato giuridico: - il trattamento economico del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa; - i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello
dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno; - ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di
previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero; - per
la misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli
anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi
per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio
ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianità
contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento
previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro
effettivamente svolto e quello full-time; - per la base di calcolo si
considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a
tempo pieno.
Situazioni di incompatibilità Per gli effetti di quanto
stabilito dalla legge 23.121996 n. 662 (comma 56 e comma 56 bis della legge
140/97), il personale con rapporto di lavoro in part time non superiore al 50%
dell'orario obbligatorio settimanale può scriversi negli albi professionali ed
esercitare attività professionali e cumulare un rapporto di lavoro in part time
in una scuola statale (o altra pubblica amministrazione), con un contratto di
lavoro con datore privato (anche in full time). Ovviamente deve essere
verificata la compatibilità dello svolgimento degli obblighi e degli orari del
servizio nella scuola che non deve essere assolutamente condizionata dallo
svolgimento dell'attività privata e deve essere concessa la necessaria
autorizzazione.
Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la
trasformazione in rapporto a tempo pieno per la durata di almeno due anni. Prima
della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a
tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima
applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione
organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la
richiesta. (art. 11 OM 97). Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di
riproposizione della domanda ancorché inoltrata anticipatamente all'età prevista
per il pensionamento di vecchiaia. (art. 5 OM 55/98). Tanto premesso non è
necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla stipula
il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro in part
time. Il rientro a tempo pieno (da presentare entro lo stesso termine del 15
marzo 2011) , dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo
se esplicitamente richiesto.
Mantenimento della sede di titolarità Il personale
beneficiario del part-time ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede
di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto
alla dotazione organica dell'istituzione scolastica. Nell'ipotesi di
soprannumerarietà relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione
della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei
confronti dei soprannumerari in part time con le stesse modalità previste per il
personale a tempo pieno.