La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 3339 del 5.3.03) ha stabilito che "il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata da un tribunale ecclesiastico non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale fra gli stessi coniugi dinanzi al giudice italiano". Sul punto i giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio concordatario.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 3339 del 5.3.2003)
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