Quando si è di fronte ad episodi di maltrattamento delle donne sul lavoro il diritto al risarcimento dei danni va riconosciuto anche alle "Pari opportunità". E' quanto emerge da una Sentenza della Corte di Cassazione che ha acclto la richiesta risarcitoria di una consigliera delle Pari opportunita' del Piemonte per i maltrattamenti che un 'supervisore' aveva inflitto a 5 hostess in servizio presso l'aeroporto di Caselle di Torino. La vicenda giudiziaria aveva portato alla luce una serie di vessazioni con tanto di ricatti sessuali da parte del supervisore che per il suo comportamento era stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia
. I Giudici della Corte ora hanno anche riconosciuto la qualità di danneggiato alle pari opportunità (nel caso di maltrattamenti commessi nei confronti di piu' lavoratori), con conseguente possibilità di chiedere il risarcimento. E il principio vale anche per il sindacato al cui appartiene il lavoratore vittima del maltrattamento. La decisione era stata già presa dal gip ma il supervisore si era rivolto alla Corte sostenendo che la consigliera regionale per le Pari opportunita' non avrebbe avuto titolo per costituirsi parte civile e per chiedere i danni subiti dalle hostess. La Corte (sentenza 16031/2009) respingendo il ricorso non solo ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti, ma ha anche affermato il principio per cui 'il consigliere di pari opportunita'' puo' chiedere i danni se una donna viene maltrattata sul lavoro in quanto si tratta di un modo per rafforzare gli 'strumenti per realizzare la pari dignita' dei lavoratori negli ambienti di lavoro e impedire che si crei un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo'. Quanto ai sindacati la corte considera applicabile lo stesso principio: trattandosi di organismi 'rappresentativi degli iscritti vittime di violenza sessuale
commessa sul luogo di lavoro, possono costituirsi parte civile e ottenere il risarcimento del danno' in quanto il maltrattamento sul lavoro 'lede l'integrita' psicofisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalita' morale e la salute della vittima, compromettendone la stabilita' psicologica e il rapporto con la realta' lavorativa e la percezione del luogo'.

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