Tribunale di Lecce: Le feste patronali non siano un pretesto per maltrattare gli animali. Condannati gli organizzatori a sei mesi di reclusione
Avv. Barbara Pirelli |

Tribunale di Lecce: Le feste patronali non siano un pretesto per maltrattare gli animali. Condannati gli organizzatori a sei mesi di reclusione

Durante l'evento si era prevista una corsa di asini durante la quale i fantini dovevano rompere pentole di terracotta con dentro piccioni vivi
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Immagine di copertina: opera d'arte di Giuseppe Mallia- Parma-
Ancora una volta torno a scrivere su un provvedimento interessante dei Tribunale di Lecce.
Il Giudice salentino, nella persona del dott. Domenico Greco, con la sentenza n. 778 del 7 gennaio 2015, ha affrontato una vicenda giudiziaria avente ad oggetto il reato di maltrattamento di animali per fatti avvenuti in occasione di una festa di paese.
Chiamati a rispondere del reato di cui all'art 544 ter, primo ed ultimo comma, c.p. erano due persone che durante i festeggiamenti dell'Immacolata avevano organizzato una corsa di asini; durante la corsa era stato previsto che i fantini rompessero delle pentole di terracotta con all'interno dei piccioni vivi.
L'organizzazione dell'evento avveniva senza che gli organizzatori predisponessero le opportune cautele per evitare qualunque tipo di maltrattamento agli animali.
Nella fattispecie gli asini erano stati costretti a sopportare non solo il peso dei fantini ma avevano percorso una strada asfaltata senza una copertura di calzari sugli zoccoli, inoltre, non riuscendo ad avere grande equilibrio venivano trainati con delle funi.
Quanto ai piccioni, si è ritenuto che anche loro avessero subito maltrattamenti. Secondo la ricostruzione alcuni di essi sarebbero morti in seguito ai colpi inferti sulle pentole che li contenevano.
Insomma la festa patronale aveva dato vita ad uno spettacolo tristissimo dove i poveri animali erano stati sottoposti a quelle che possiamo considerare, senza mezzi termini, vere e proprie sevizie.
Nel processo si costituiva parte civile l'Enpa Onlus.
Venivano prodotte le foto della manifestazione e dalle stesse era emerso che non erano state osservate le prescrizioni impartite.
In considerazione delle prove raccolte emergeva una responsabilità degli imputati, che in qualità di organizzatori della festa avevano omesso di attivarsi affinché non fosse arrecato pregiudizio agli animali.
Gli imputati venivano condannati alla pena di sei mesi di reclusione; pena sospesa e non menzione ex art. 163,175 c.p.; 
Infine, gli imputati venivano condannati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di p. c. liquidate complessivamente in €.2000,00, oltre il 15%, IVA e CAP.
Qui di seguito il testo della sentenza che ci ha segnalato il sito "www.cercasentenze.it"
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Scarica il testo della sentenza del tribunale di Lecce in materia di maltrattamento animali

TRIBUNALE DI LECCE

PRIMA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Domenico Greco, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di ..........., difesi di fiducia dall’avv. ..........

IMPUTATI

a) del reato di cui all'art 544 ter, primo ed ultimo comma, c.p. perché, avendo organizzato una corsa di asini in occasione dei festeggiamenti per la festa dell' Immacolata, che prevedeva tra l'altro la rottura da parte dei fantini di pignatte di terracotta con all'interno dei piccioni vivi, omettevano di attivarsi affinché non venisse recato pregiudizio ai suddetti animali, tanto che:

» gli asini, gravati dal peso dei fantini, venivano fatti procedere su strada asfaltata senza copertura di calzari sugli zoccoli, per cui mantenevano a stento l'equilibrio e venivano tirati con la forza attraverso delle funi;

» i piccioni venivano colpiti con numerose bastonate ed alcuni di essi perivano in conseguenza delle ferite riportate;

in tal modo sottoponendo i medesimi per crudeltà e senza necessità a sevizie e comportamenti insopportabili, cagionandone anche la morte;

in ............ l'8.12.2007

prescrizione minima: 8.12.2013

E' costituita la parte civile: Enpa Onlus, difesa da...........

Con l’intervento del P.M..............

Le parti hanno così concluso:

IL PUBBLICO MINISTERO: chiede come da Verbale di Udienza del ............

IL DIFENSORE DELL’IMPUTATO: come da Verbale di Udienza del...............



MOTIVAZIONE

In virtù del decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ..................... sono stati tratti a giudizio di questo Giudice per rispondere del reato come in rubrica ascritto.

E' sta ammessa la costituzione di parte civile dell'E.N.A.P.A. ONLUS .

Aperto il dibattimento e ammesse le prove, come da verbale in atti, sono stati escussi i testi ..............

Sulle conclusioni delle parti del 9.10.2014, come in epigrafe trascritte, il Giudice ha pronunciato la sentenza.

La vicenda trae origine da una manifestazione dell'8.12.2007 in .............. denominata .....................

Gli organizzatori dell'evento sono stati .........nella qualità di presidente del ............. e .............quale presidente pro tempore del .............

In atti vi è la richiesta di patrocinio e la nota del responsabile del settore del Comune di ....... in cui si prende atto della manifestazione.

Nel documento si specifica che l'evento consiste in una passeggiata con asinelli da ..........fino a........ e vengono indicate le prescrizioni da osservare.

AI fascicolo sono state acquisite le foto relative alla manifestazione.

Queste sono state riconosciute dal teste del P.M., che aveva seguito l'evento su un sito internet, e dai testi della difesa presenti ai fatti.

Dalle immagini risulta evidente che non sono state osservate le prescrizioni impartite.

Infatti, gli asini percorrevano una strada asfaltata privi di calzari coprizoccolo e ginocchiere.

Le immagini mostrano, inoltre, come gli animali fossero cavalcati da fantini muniti di stivali.

Sia aggiunga che il percorso non era delimitato in modo idoneo a tenere il pubblico a distanza.

Sono visibili delle transenne distanti tra loro a cui era stato assicurato solo un nastro.

Tali accorgimenti sono stati chiaramente insufficienti tanto che la folla degli spettatori ha invaso la sede stradale su cui erano presenti gli asinelli.

Dal dibattimento è altresì emerso che al termine della percorso vi erano dei contenitori in terracotta con all'interno dei piccioni vivi.

I fantini giunti al traguardo dovevano rompere con dei bastoni i contenitori con ovvio pericolo per gli animali costretti all'interno (è stato, infatti, trovato un piccione per terra).

Sulla base degli estremi di fatto acquisiti nel corso dell'istruttoria, ritiene questo Giudice che risulti comprovata l'integrazione della fattispecie ascritta agli imputati, ricorrendone tutti gli elementi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Non vi è dubbio che gli imputati nella loro qualità di organizzatori hanno omesso di attivarsi affinché non fosse arrecato pregiudizio agli animali.

In ordine alla pena da irrogare, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., vista la condotta posta in essere, stimasi equa nella misura di mesi sei di reclusione.

Non va applicato l'aumento di cui al comma tre dell'art. 544 ter c.p. non avendo la prova certa che dal fatto sia derivata la morte degli animali.

In particolare non risulta adeguatamente provato che il piccione rinvenuto a terra sia poi morto.

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

La sola mancanza di precedenti non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p. c.3).

Pena sospesa e non menzione ex art. 163,175 c.p.

Va, inoltre, accolta, ricorrendone i presupposti, la richiesta di risarcimento del danno delle parte civile da liquidarsi in separata sede civile.

Devono, altresì, condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che, vista l'attività effettuata e il caso trattato, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara ......... responsabili del reato ascritto e li condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Letto l'art. 538 e segg. c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di p. c. che si liquidano complessivamente in €.2000,00, oltre il 15%, IVA e CAP.

Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione

Lecce, 9/10/2014

II Giudice Dott. Domenico Greco

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2015



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