Per il Tribunale di Como debiti rinegoziati anche di fronte al solo erario e all'agente di riscossione

di Lucia Izzo - Tasse ridotte fino al 90% dinnanzi al giudice grazie alla procedura di sovraindebitamento. È questa la possibilità illustrata dal Tribunale di Como in una recente sentenza (qui sotto allegata), che rammenta la possibilità offerta ai debitori in difficoltà economica di avvalersi della procedura di esdebitazione introdotta alla delle n. 3/2012. Il "piano del consumatore" consente, in sostanza, l'opportunità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione (per approfondimenti: Che cos'è il cd. "piano del consumatore").


Sempre più pronunce giudiziarie (ad esempio nei Tribunali di Napoli, Como e Busto Arsizio), infatti, stanno riconoscendo il taglio dei debiti ai beneficiari della possibilità, in importo variabile (dal 60% all'80%) anche se la procedura coinvolge un solo grande creditore, ad esempio l'erario (per approfondimenti: Sovraindebitamento: il giudice può tagliare i debiti).


Nel caso esaminato dal giudice comasco, il lavoratore ha ottenuto uno stralcio delle somme dovute di circa il 90%, stante i debiti fiscali che aveva accumulato negli anni, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente di riscossione, a causa di una partecipazione societaria nell'azienda di famiglia. Dai 166mila euro iniziali, sanzioni e interessi avevano portato la cifra sui 509mila euro che innanzi al giudice, a seguito della proposta del contribuente, sono divenuti "solo" 54mila euro.


Necessario, ovviamente, è il lasciapassare del giudice che valuta una serie di elementi prima di omologare il piano: in particolare, il Tribunale di Como ha rammentato, nel caso esaminato, che se la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice dlelegato è chiamato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore. 


Il giudizio di convenienza, ha precisato il Tribunale, è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.


Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo ossia, quanto al primo profilo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.


Inoltre, poichè la legge demanda all'Organismo di composizione della crisi (OCC) il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi e, in secondo luogo, l'attuabilità degli accordi (l'idoneità di questi a soddisfare i creditori come da proposta), in presenza di una relazione provvista dei requisiti di analicità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittoria, il giudice delegato, nella sostanza, potrà limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'OCC.


Il giudice delegato dovrà quindi valutare se l'argomentare dell'OCC sia stato corretto e si presenti quindi come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non, sarebbe legittima. Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i contenuti del piano al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione.


L'omologa obbliga i creditori ad accettane il contenuto: quelli con causa o titolo anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non potranno acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tali effetti, tuttavia, vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti.


Il piano che è stato omologato, inoltre, è obbligatorio per i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la relativa necessaria pubblicità, mentre quelli con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.


Vedi anche:

Piano del consumatore: solo per debitori meritevoli

- Piano del consumatore: più chance per risanare i debiti

Tribunale di Como, 30 dicembre 2016

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