Nota di commento all'interessante sentenza n. 3791/2016 del giudice partenopeo

Avv. Katia Martini - Quando tra i coniugi interviene una separazione consensuale, in sede di successivo divorzio, il giudice non deve limitarsi ad una mera trasposizione delle condizioni di cui alla separazione, ma è chiamato a svolgere un'indagine finalizzata a stabilire la persistente legittimità di quelle condizioni, per poi decidere se confermarle o modificarle. E' evidente che tale indagine non è automatica, ma compulsata dalla parte interessata ad ottenere la modifica delle condizioni che afferiscono la sfera economica oppure la sfera dell'affido dei figli minori o entrambe le sfere. 

Ecco che nell'ampio quadro normativo e giurisprudenziale che caratterizza le pungenti questioni divorzili, merita di essere segnalata la sentenza n. 3791/2016 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 23.03.2016 con cui, all'indomani di una separazione consensuale tra coniugi - sebbene affidata ad un unico legale - il Collegio ha modificato sostanzialmente i provvedimenti circa l'affidamento del figlio minore ed il mantenimento economico. 

Dopo aver introdotto l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori ed aver fissato un'accurata regolamentazione del diritto di visita con previsione del pernotto a week-end alterni e le vacanze estive, nonostante l'iniziale opposizione della madre, la prima sezione del Tribunale di Napoli, modificando i provvedimenti economici di cui alla pregressa consensuale, ha ridefinito la misura della contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio minore ed ha rigettato totalmente la richiesta circa l'assegno divorzile in favore di lei. 

Nel caso di specie, il ricorrente, in ragione degli imprevedibili problemi economici conseguenti ad un licenziamento subito per crisi aziendale, seppur diplomato quarantenne, dunque astrattamente dotato di aspettative medie circa un reinserimento nel mondo del lavoro, oggi difficile a causa della crisi economica generale, ha chiesto ed ottenuto la revoca dell'assegno di mantenimento

in favore della ex moglie ed una riduzione - proporzionale al peggiorato stato economico - del contributo al mantenimento del figlio minore. La sentenza de qua si inserisce meritatamente nell'attuale tendenza a far venir meno l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, quando costei lavori, dunque sia economicamente indipendente, e conviva stabilmente con altra persona, dunque si sia creata un nuovo nucleo

familiare, convivenza che non deve necessariamente scaturire da un'apposita indagine anagrafica. Molto spesso, infatti, il convivente volutamente non cambia la propria residenza, allo scopo di non rendere pubblica la intervenuta convivenza. E' sufficiente dimostrare che la nuova famiglia di fatto sia stabile e duratura per ottenere la revoca dell'assegno divorzile proprio in quanto "la disgregazione della famiglia comporta un impoverimento per il coniuge che resta solo mentre una nuova unità familiare determina un arricchimento, come ad esempio per le spese dei costi fissi come fitto, utenze, ecc" (cfr. ordinanza del 26.11.2010 emessa dal Tribunale di Varese). Anche la Cassazione si è espressa varie volte in tal senso "la convivenza more uxorio stabile e duratura, tale da costituire una vera e propria famiglia di fatto, esclude la permanenza dell'assegno di divorzio indipendentemente dalla posizione economica delle parti" (cfr. tra le altre ord. Cass., 6a sez. Civ., n. 17811/2015).

Tribunale Napoli, sentenza n. 3791/2016

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