Per la Cassazione, il fatto che la donna conoscesse l'animale da quando era cucciolo non esclude la responsabilità ex art. 2052 c.c. Non sussiste il "caso fortuito"

di Lucia Izzo - Risponde il padrone per il danno cagionato all'amica di famiglia che riceve un morso sulla mano dal cane dopo averlo accarezzato sul dorso.

Non giova invocare il caso fortuito, escluso dal fatto che il danneggiato conosceva l'animale sin da piccolo poichè si recava sovente presso l'abitazione del proprietario.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 10402/2016 (qui sotto allegata), confermando la condanna nei confronti di un uomo il cui cane, un pastore tedesco, aveva provocato delle lesioni alla mano destra di un'amica in visita presso la sua abitazione.

Non salva il ricorrente dalla condanna al pagamento di quasi 50mila euro, la circostanza che si sia trattato di un caso fortuito che, nella fattispecie, non occorre: infatti, la donna, amica della moglie del ricorrente, si recava spesso a farle visita e conosceva l'animale sin da quando era piccolo, pertanto, il fatto che la donna avesse accarezzato l'animale non costituiva un fatto eccezionale e imprevedibile.

Gli Ermellini chiariscono che del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell' art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso in quanto la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività commissiva o omissiva di costoro, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l'animale.

Poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore ("salvo che provi il caso fortuito") che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Spetta dunque all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell' animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno, l'evento deve avere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità, ovvero della condotta colposa, specifica o generica e, se non viene fornita la prova di una simile eventualità, del danno risponde il proprietario dell' animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili.

Cass., III sez. civ., sent. 10402/2016

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