La Cassazione ha condannato il pastore ai domiciliari ex art. 636 del codice penale

di Marina Crisafi - Con l'arresto n. 33064/2015 del 21 agosto scorso, la Cassazione è tornata ad occuparsi di pecore e greggi. Stavolta non per il rumore "intollerabile" provocato dai belati degli animali del vicino (leggi: "Campanacci e belati vi disturbano? Il danno esistenziale va provato"), ma per l'invasione degli stessi su un terreno altrui che ha provocato il danneggiamento di alcune piante di castagno. Ad essere ritenuto responsabile è (ovviamente) il pastore che è stato condannato a 20 giorni di arresti domiciliari.

Per la seconda sezione penale della Suprema Corte, al contrario di quanto sostenuto dal procuratore generale ricorrente, la questione va inquadrata nel reato di cui all'art. 636, comma 2, c.p., il quale prevede che "se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da venti a duecentosei euro".

A nulla sono valse le doglianze del procuratore che riteneva erroneamente attribuita al giudice di pace la competenza per materia e funzionale in ordine all'ipotesi criminosa di cui all'art. 636, 2° comma, c.p., in quanto appartenente al tribunale in composizione monocratica.

Per la S.C. invece il ricorso è manifestamente infondato.

La competenza per l'intera materia regolata dall'art. 636 c.p. (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 274/2000), ha affermato infatti la Cassazione, appartiene al giudice di pace, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p., cosa da escludere nella fattispecie in esame, giacché il fondo invaso dagli ovini appartenenti all'imputato rientrava tra quelli privati e pubblici o destinati ad uso pubblico. 

Nel caso portato all'attenzione della Corte, dunque, il "reo" era colpevole sia per aver fatto pascolare abusivamente le proprie pecore nel terreno della "vittima" sia per i danni dalle stesse perpetrati a diverse piante di castagno.

Per cui, ricorso inammissibile, e domiciliari confermati per il pastore.


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