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circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. 

 

Il professionista delegato provvede:

 

1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

 

2) agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove occorrenti, dall’art. 576, secondo comma;

 

3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574;

 

4) alle operazioni dell’incanto e alla aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581;

 

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583;

 

6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

 

7) sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590;

 

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591;

 

9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587;

 

10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508;

 

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura ...

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