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norma dell’articolo 568.

 

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

 

 

 

*Art. 590 (Provvedimento di assegnazione)

 

Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

 

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.

 

 

 

* Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)

 

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

 

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.

 

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.

 

 

 

*Art. 591 bis (Delega delle operazioni di vendita)

 

Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel ...

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