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Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

 

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

 

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

 

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

 

 

 

Art. 155 (Computo dei termini)

 

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

 

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

 

I giorni festivi si computano nel termine.

 

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

 

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

 

 

 

Art. 163 bis (Termini per comparire)

 

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di ...

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