Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con
ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto
compatibili. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi
dell’articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta
giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul
reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice
fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si
applica l’articolo 669-novies, terzo comma. Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio
petitorio) Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la
pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di
quest'ultimo. La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice
competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei
indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703. Art. 706 (Forma della domanda) La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo
dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui
il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque
tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa
con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che
...
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge