Art. 642 (Esecuzione provvisoria) Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge
al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza
l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti
dell’opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave
pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione
sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il giudice può
imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza
del termine di cui all'art. 482. Art. 669 quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di
compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) Se la controversia e' oggetto di clausola compromissoria o e' compromessa in
arbitri anche non rituali o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda si
propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Art. 669 octies (Provvedimento di accoglimento) L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di
merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o
altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
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