Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: marito costringe la moglie a stare in casa? E' violenza privata

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent.31158/2007) ha stabilito che integra fattispecie di reato (e in particolare di violenza privata), il fatto di costringere la propria moglie a vivere chiusa in casa, obbligandola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita.
Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna a un uomo che aveva costretto la propria compagna a vivere chiusa in casa controllata da una telecamera.
In particolare, osserva la Corte, l'uomo aveva constretto, in più occasione la moglie "a modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite, a vivere chiusa a casa, controllando continuamente le immagini provenienti da una telecamera esterna appositamente installata, a richiedere la compagnia della madre nelle notti in cui il marito era impegnato in turni di lavoro notturni".

Leggi la sentenza

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza n. 31158/2007

Osserva:

1. – Con ordinanza del 16 novembre 2006, il gip del Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di applicazione della misura di arresti domiciliari richiesta dal Pm nei confronti di V. R., indagato del reato di cui all'art.610 c.p. [1], in quanto accusato di avere, in piu' occasioni, costretto N. M. A. a modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite, a vivere chiusa a casa, controllando continuamente le immagini provenienti da una telecamera esterna appositamente installata, a richiedere la compagnia della madre nelle notti in cui il marito era impegnato in turni di lavoro notturni. Ad avviso del primo giudice, nella fattispecie non erano ravvisabili gli estremi del reato in considerazione.

Pronunciando sul gravame proposto dal P.M. , il Tribunale di Lecce,con l'ordinanza indicata in epigrafe, riteneva, invece, sussistenti i presupposti dell'ipotizzata fattispecie delittuosa e giudicava che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) del codice di rito potessero essere soddisfatte con la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Soleto, sul rilievo che la stessa misura, oltreché proporzionata all'entità del fatto, fosse anche idonea allo scopo, imponendo l'allontanamento dell'indagato dal luogo ove risiedeva la vittima e si erano svolti i fatti.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto il ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Il primo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 610 c.p., sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti del reato anzidetto. In particolare, sarebbe mancata l'individuazione del male minacciato, immotivamente indicato nel compimento di atti inconsulti di violenza o di aggressione.

Il secondo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), con riferimento all'elemento psicologico del reato in questione, tenuto peraltro conto che le asserite limitazioni del libero comportamento della persona offesa non erano riferibili ad alcuna minaccia, ma solo ad attenzioni amorose, ed erano ascrivibili ad autonome scelte di vita della stessa.

Il terzo motivo denuncia violazione del principio devolutivo, posto che il gravame del PM verteva unicamente sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza in ordine di reato di cui all'art. 610 c.p., per cui era stata richiesta la misura cautelare, senza alcuna successiva integrazione probatoria, sicchè, eccedendo dall'ambito dei propri poteri cognitivi, il giudice del riesame non sarebbe potuto andare oltre il petitum, adottando una misura cautelare, peraltro diversa da quella in origine richiesta dallo stesso PM, ritenuta piu' idonea, nella specie , al soddisfacimento delle esigenze cautelari.

3. – Le prime due doglianze, valutabili congiuntamente siccome entrambe consistenti nella critica al convincimento del giudice del riesame in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato reato di violenza privata, sono destituite di fondamento. Ed invero, con motivazione idonea, immune da vizi od incongruenze di sorta, il giudice del riesame ha diffusamente argomentato in proposito, giungendo alla corretta conclusione della sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata fattispecie delittuosa, pur nell'ambito della sommaria deliberazione propria della sede cautelare.

Il rilievo è tecnicamente ineccepibile in ragione della peculiarità della fattispecie in oggetto, contrassegnata da un sistema di reiterate molestie e minacce tali non solo da costringere la persona offesa ad un radicale cambiamento del suo regime di vita, ma a tollerare anche pesanti intrusioni nella sua vita privata e nella sfera della sua riservatezza.

Privo di fondamento è anche il terzo motivo, in quanto non può ritenersi lesivo del principio devolutivo dell'appello il provvedimento del Tribunale del riesame che, accogliendo in parte l'appello del PM, riconosca la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, negati dal primo giudice, ed adotti una misura cautelare diversa da quella reclamata dello stesso PM impugnante. Ciò in quanto, in tema di misure cautelari personali, l'appello attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta la rimessione dell'indagato, in sede di appello, nella stessa situazione processuale della fase iniziale del procedimento, sicché si ritrova esposto nell'esercizio dei poteri dispositivi e coercitivi propri dell'autorità che procede (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6, 11.1.1999, n. 30, rv. 212715; cfr., pure, id. sez. 6, 14.6.2001, n. 29082, rv. 222310)

E', altronde, evidente che nessun apprezzabile interesse può indurre l'indagato a dolersi dell'applicazione di una misura cautelare meno affittiva di quella, a suo tempo, richiesta dal PM e disattesa dal GIP soltanto per effetto dell'assorbente rilievo dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. E tale carenza d'interesse è ancor piu' evidente ove si consideri che, in linea di mera ipotesi, la piu' grave misura – per le già dette ragioni – avrebbe potuto essergli applicata in esito all'accoglimento del gravame dello stesso P.M.

3. – Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2007.

Il Consigliere est. Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 SETTEMBRE 2007.


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