A norma degli artt. 769 ss. del c.p.c., l'inventario può essere richiesto dai soggetti aventi diritto al giudice del luogo di apertura della successione

Inventario: cos'è e a cosa serve

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La procedura di formazione dell'inventario disciplinata dagli artt. 769 e ss. del codice di rito è dedicata in principal modo all'inventario da eseguirsi sui beni ereditari, ma, in forza della clausola contenuta nell'art. 777 c.p.c., può essere applicata ad ogni altro caso in cui la legge preveda la necessità di eseguire un inventario (si pensi ai casi di assenza dello scomparso, di morte presunta o all'usufrutto ex art. 1002 c.c.).

In linea generale, lo scopo di un attività di inventario è quello di documentare la consistenza di un determinato patrimonio, attraverso l'elencazione e la descrizione di beni che lo compongono.

Soggetti legittimati

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L'art. 769 c.p.c. prevede che la richiesta per la redazione dell'inventario possa essere proposta dall'esecutore testamentario, da coloro che possono avere diritto alla successione e dai creditori del defunto, nonché dal pubblico ministero in alcuni determinati casi previsti dall'art. 754 c.p.c.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle ragioni su cui si fonda.

Giudice competente

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L'art. 769 c.p.c. è stato oggetto di una recente riforma, in vigore dal 31 ottobre 2021: l'unico aspetto che cambia è legato alla competenza a ricevere il ricorso. Infatti, a decorrere da tale data la domanda non viene più proposta al tribunale, bensì al giudice di pace.

Il giudice competente è quello del luogo ove è stata aperta la successione, cioè il luogo di ultimo domicilio del de cuius.

Soggetto incaricato

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Una vota disposto con decreto dal giudice competente, l'inventario viene eseguito dal cancelliere, oppure da un notaio designato direttamente nel testamento o nominato all'uopo dal giudice.

In tal caso, al notaio vanno consegnate le chiavi dei sigilli eventualmente apposti in precedenza e custodite dal cancelliere, nonché una copia del verbale di apposizione degli stessi (art. 770 c.p.c.).

A norma dell'ultimo comma dell'art 769 c.p.c., il richiedente può chiedere l'inventario direttamente al notaio, quando non siano stati apposti sigilli ai beni ereditari (per un approfondimento sul punto, vedi la nostra guida sull'apposizione e rimozione dei sigilli sui beni dell'eredità).

Chi può assistere all'inventario

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Una norma di particolare importanza è quella contenuta nell'art. 771 c.p.c., che individua i soggetti che hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario. Essi sono:

  • il coniuge superstite
  • i presunti eredi legittimi
  • l'esecutore testamentario
  • gli eredi istituiti
  • i legatari
  • i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli

Si tratta, in ultima analisi, di tutti i soggetti interessati all'esattezza e completezza della ricostruzione del patrimonio del defunto.

Si ritiene che, nei casi in cui la legge preveda la formazione dell'inventario, diversi dalla successione ereditaria, alle operazioni possano assistere tutti i soggetti che ne abbiano interesse.

Formazione dell'inventario e processo verbale

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Dell'inizio delle operazioni relative all'esecuzione dell'inventario deve essere dato avviso almeno tre giorni prima alle persone che hanno diritto di assistervi (cioè quelle appena elencate), da parte dell'incaricato alla sua esecuzione.

Il soggetto incaricato della formazione dell'inventario (cioè il cancelliere o il notaio) può avvalersi dell'opera di uno stimatore, per la valutazione delle cose mobili.

Infine, delle operazioni relative all'inventario deve essere dato conto in apposito verbale d'inventario, che deve contenere, tra l'altro:

  • la descrizione dei beni immobili, con indicazione dei relativi dati catastali;
  • la descrizione e la stima dei beni mobili;
  • l'indicazione della quantità di denaro contante, delle altre attività e passività e di ogni scrittura relativa allo stato attivo e passivo.


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