In base all'art. 324 del codice civile, i genitori hanno in comune l'usufrutto legale dei beni del figlio fino a quando questi raggiunga la maggiore età

Cos'è l'usufrutto legale

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L'usufrutto legale previsto dall'art. 324 c.c. a favore dei genitori è il diritto di godere e amministrare i beni dei figli fino a quando questi raggiungano la maggiore età.

Tale diritto nasce in modo automatico, senza necessità di alcun tipo di accordo, per il solo fatto di essere previsto dalla legge (da cui la definizione di u. legale).

L'usufrutto legale dei genitori

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L'usufrutto legale è previsto a favore dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. Questi ultimi, dunque, amministrano in comune i beni del figlio fino alla maggiore età o alla sua emancipazione.

L'usufrutto legale dei beni del figlio dà facoltà ai genitori di far propri i frutti di tali beni. Ad esempio, se il figlio risulta proprietario di un bene immobile (si pensi ad un acquisto per successione), i genitori ben potranno percepirne i proventi, cioè i canoni di locazione.

A questo proposito, però, il secondo comma dell'art. 324 c.c. pone un limite di destinazione ben preciso: i frutti derivanti dai beni concessi in usufrutto ai genitori possono essere utilizzati esclusivamente per il mantenimento della famiglia o per l'istruzione e l'educazione dei figli (cioè dell'intera prole).

Tale vincolo si ricollega, più in generale, a quanto disposto in tema di doveri attinenti alla responsabilità genitoriale e in particolare a quanto previsto dall'art. 147 c.c., in base al quale i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Oggetto dell'usufrutto legale

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In base alla disciplina codicistica, non tutti i beni dei figli sono oggetto di usufrutto a favore dei genitori.

A norma del terzo comma dell'art. 324 c.c., infatti, sono esclusi dall'usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni che il figlio abbia ricevuto come lascito o donazione, al fine di intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • i beni che il figlio riceve come lascito o donazione, se vi è la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto oppure se vengono accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Obblighi dei genitori usufruttuari

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In base all'art. 326 c.c., il diritto di usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca, ne' di esecuzione da parte dei creditori.

Come si vede, l'usufrutto legale dei genitori è disciplinato in maniera parzialmente difforme rispetto alla disciplina generale: si confronti, ad esempio, la disposizione appena citata con quanto stabilito dall'art. 2810 c.c., che prevede la possibilità di iscrivere ipoteca sull'usufrutto dei beni immobili.

Quanto agli obblighi dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, invece, il codice fa espresso rinvio (art. 325 c.c.) alla disciplina generale.

Al proposito, si ricordano quali principali obblighi dell'usufruttuario il dovere di restituzione del bene al termine dell'usufrutto e il dovere di utilizzare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 c.c.).

I genitori sono, inoltre, tenuti a sostenere le spese e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del bene e al pagamento delle imposte.


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